Data: 2021-01-21 14:19:29

Legittima difesa-evoluzione normativa e giurisprudenziale

Le cause di giustificazione dette anche scriminanti o cause di liceità, sono particolari situazioni, in presenza delle quali un fatto altrimenti illecito, non acquista tale carattere, in quanto vi è una norma che lo consente o lo impone.
Il fondamento politico-sostanziale delle scriminanti è ravvisato nel principio dell’interesse prevalente o in quello dell’interesse mancante o in quello dell’interesse equivalente.

La legittima difesa è causa di giustificazione, prevista dall’articolo 52 c.p., da considerare manifestazione del principio di autotutela privata dall’ordinamento consentita, in deroga del monopolio statuale dell’uso della forza, nei casi in cui, in presenza di un’aggressione contro beni individuali, l’intervento pubblico non possa essere tempestivo e quindi efficace.

La scriminante della legittima difesa è stata oggetto di modifica ad opera della l. 13 febbraio 2006, n. 59 con cui sono stati inseriti nel corpo dell’ art. 52 c.p. due ulteriori commi e nello specifico il comma 2 e 3.

La legge 26 aprile 2019, n. 36 ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina della legittima difesa.

In particolare al fine di limitare la discrezionalità del giudice in ordine alla valutazione della ricorrenza del requisito della proporzione fra offesa e difesa ha inserito nel comma 2 della disposizione l’avverbio “sempre” riferito per l’appunto alla sussistenza del rapporto di proporzione.
Tale inserimento ha un significato rafforzativo della presunzione posta dalla norma, presunzione che, tuttavia, da un lato, riguarda la sussistenza di uno solo degli elementi costitutivi della fattispecie scriminante e che non esclude il giudizio sull’accertamento degli altri, vale a dire la necessità di reagire ad un’offesa in atto; d’altro lato opera diversamente a seconda che il pericolo riguarda l’aggressione alla persona oppure ai beni.

La legge 36/2019 ha altresì introdotto nel corpo dell’art. 52 c.p. il comma 4, per il quale è “sempre in stato di legittima difesa” chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Ai sensi del terzo comma dell’articolo 52 c.p. al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Pertanto, per effetto di tale novella, la presunzione si estende a tutti gli elementi della legittima difesa, cioè si presume la difesa legittima.
L’unico limite all’operatività della scriminante è ritraibile dalla norma stessa laddove stabilisce che la reazione deve essere posta in essere per respingere l’intrusione.
Quindi, la presunzione di legittima difesa postula che la reazione sia stata posta in essere per respingere l’intrusione, per cui se l’aggressore ha già desistito dall’entrare nel domicilio o nei luoghi ad esso equiparati, manca il presupposto per l’operatività della causa di giustificazione della legittima difesa.
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