Buongiorno non capisco il meccanismo se nella stessa giornata non ci si può candidare a consigliere per 2 o più comuni per 2 o più provonce (art 56 Tu)
Perché art 57 specifica che in caso di elezione contemporanee in 2 degli enti il candidato entro 5 giorni deve dare opzione se no diversamente in mancata opzione l’interessato diventa consigliere nell’ente dove ha preso maggiori voti proporzionalmente?
Buonasera, premesso che l'argomento è ostico, la mia interpretazione ricavata dall'attenta lettura degli articoli in oggetto, mi fa dedurre che i due articoli non vanno letti insieme.
L'art 57 ha ragione di esistere solo nel caso in cui le elezioni si svolgano in giornate differenti(esempio elezione A giorno 18 elezione B 24), altrimenti esistendo il divieto previsto dall'art 56, il problema non sussiste.