Ciao Simone,
Qualche commentatore improvvisato sostiene che l’abrogazione del 2° comma dell’art. 124 tulps, ha fatto venir meno l’obbligo per i pubblici esercizi (Bar-Ristoranti,ecc) di munirsi dell’autorizzazione (o di presentare la SCIA) non soltanto con riferimento all’allietamento ma anche al trattenimento vero e proprio, ovvero quello dove è prevista la maggiorazione della consumazione, lo spostamento dei tavolini, la pubblicità ecc.-
Qualche altro sostiene invece che possa ritenersi attività libera (e quindi senza necessità di essere autorizzata o segnalata) solo quella in cui non vi è maggiorazione del prezzo delle consumazioni, pagamento di biglietto d’ingresso, pubblicità, ecc., e cioè per quelle attività classificate “piccoli intrattenimenti”, giusta la dizione di cui all’art. 124, c. 2 del reg. tulps, ora abrogato dal d.l. 5/2012. Dove sta la verità?
Faccio un esempio: un bar che occasionalmente organizza dei concertini musicali dal vivo, magari pubblicizzando gli stessi con dei volantini e aumentando il prezzo delle consumazioni (ferma restando la presentazione della V.I.A. e l’osservanza del titolo XI del D.M. 19 agosto 1996), è soggetto alla presentazione della SCIA? E se nello stesso locale di somministrazione si dovessero improvvisare dei trattenimenti danzanti o una sfilata di moda senza stravolgere l'assetto delle attrezzature?
Se l’allietamento/intrattenimento musicale dovesse svolgersi su area pubblica in concessione nei pressi dell’esercizio (in pratica su una pedana in legno autorizzata e posizionata di fronte all’esercizio e utilizzata per la somministrazione), cosa cambierebbe?
Grazie e salutissimi a tutti.
Ciao Simone,
Qualche commentatore improvvisato sostiene che l’abrogazione del 2° comma dell’art. 124 tulps, ha fatto venir meno l’obbligo per i pubblici esercizi (Bar-Ristoranti,ecc) di munirsi dell’autorizzazione (o di presentare la SCIA) non soltanto con riferimento all’allietamento ma anche al trattenimento vero e proprio, ovvero quello dove è prevista la maggiorazione della consumazione, lo spostamento dei tavolini, la pubblicità ecc.-
Qualche altro sostiene invece che possa ritenersi attività libera (e quindi senza necessità di essere autorizzata o segnalata) solo quella in cui non vi è maggiorazione del prezzo delle consumazioni, pagamento di biglietto d’ingresso, pubblicità, ecc., e cioè per quelle attività classificate “piccoli intrattenimenti”, giusta la dizione di cui all’art. 124, c. 2 del reg. tulps, ora abrogato dal d.l. 5/2012. Dove sta la verità?
[color=red]IN VINO VERITAS. Tranne questa certezza non ne esistono altre quando si affrontano questi temi.
Io ti dico come la penso:
1) i pubblici esercizi possono svolgere attività di piccolo trattenimento liberamente, anche se con pagamento di biglietto, maggiorazione di consumazione ecc....
2) per i trattenimenti NON PICCOLI, siano essi gratuiti o a pagamento occorre la SCIA (o licenza) TULPS ai sensi dell'art. 68 ed eventualmente 80
[/color]
Faccio un esempio: un bar che occasionalmente organizza dei concertini musicali dal vivo, magari pubblicizzando gli stessi con dei volantini e aumentando il prezzo delle consumazioni (ferma restando la presentazione della V.I.A. e l’osservanza del titolo XI del D.M. 19 agosto 1996), è soggetto alla presentazione della SCIA?
[color=red]A mio avviso no[/color]
E se nello stesso locale di somministrazione si dovessero improvvisare dei trattenimenti danzanti o una sfilata di moda senza stravolgere l'assetto delle attrezzature?
[color=red]A mio avviso non occorre niente
MA ANCHE se non occorre SUGGERIREI all'interessato di presentare una SCIA per evitare vigili, carabinieri, finanziari e quante altre forze dell'ordine i vicini ed i concorrenti gli manderanno con esposti anonimi!!!!!!!!![/color]
Se l’allietamento/intrattenimento musicale dovesse svolgersi su area pubblica in concessione nei pressi dell’esercizio (in pratica su una pedana in legno autorizzata e posizionata di fronte all’esercizio e utilizzata per la somministrazione), cosa cambierebbe?
[color=red]CAMBIA TUTTO. Il suolo pubblico è utilizzabile solo in relazione alla destinazione e con le modalità concessionate. Per gli usi diversi occorre sempre avere una autorizzazione espressa, anche per piccoli trattenimenti[/color]
Grazie e salutissimi a tutti.
[color=red]CIAO[/color]
TRATTENIMENTI MUSICALI: illegittimo il diniego per generica tutela della quiete pubblica
[img]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14590333_10211474249361152_2756922726765660460_n.jpg?oh=7b949086992f21566bcb60038aef5821&oe=5866C23C[/img]
[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 6 ottobre 2016 n. 2245 [/b][/color]
Al di là della questione se fosse o meno necessario dotarsi di idoneo titolo abilitativo per svolgere l’attività in questione, va rilevato che il Comune ha respinto la richiesta di svolgimento di eventi musicali all’interno del citato pubblico esercizio, presentata dalla ricorrente, sul presupposto, non provato e meramente presunto, che l’attività musicale che la ricorrente voleva esercitare all’interno del proprio locale avrebbe alterato la quiete pubblica. Tale motivazione è erronea, perché l’amministrazione si è basata su una mera supposizione senza effettuare alcuna idonea istruttoria sul punto e anticipando un giudizio in relazione ad un’attività di cui non è stata valutata la portata e la dimensione, anche in considerazione del fatto che si tratta di soli sei serate musicali da svolgersi all’interno del locale con inizio alle ore 20,30 e fine alle ore 00,00.
http://buff.ly/2d7DUtr