Data: 2012-06-07 06:55:16

Art. 2557 Codice Civile "Divieto di concorrenza"

Il primo comma recita "chi aliena l'azienda deve astenersi , per il periodo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta". La domanda è: è sempre applicabile? In che rapporto stà con la Bolkestein? Nello specifico, la società ha dato in affitto l'attività di somministrazione e la stessa ha rilevato, dopo pochi mesi dalla cessione, un' altra attività sempre di somministrazione e sempre nel centro storico........ Come si procede?
Antonella :-\

riferimento id:5734

Data: 2012-06-07 17:31:53

Re:Art. 2557 Codice Civile "Divieto di concorrenza"


Il primo comma recita "chi aliena l'azienda deve astenersi , per il periodo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta". La domanda è: è sempre applicabile? In che rapporto stà con la Bolkestein? Nello specifico, la società ha dato in affitto l'attività di somministrazione e la stessa ha rilevato, dopo pochi mesi dalla cessione, un' altra attività sempre di somministrazione e sempre nel centro storico........ Come si procede?
Antonella :-\
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NON SI PROCEDE.
La disposizione in commento attiene alla disciplina civilistica sulla concorrenza (del tutto diversa da quella amministrativa della Bolkestein).
Tale disciplina attiene ai rapporti privati fra le parti e NON RIGUARDA IN ALCUN MODO la Pubblica Amministrazione.
Ad oggi tale disposizione deve ritenersi vigente ma spetta al danneggiato farla valere davanti al giudice civile. Il Comune non può intervenire in nessun modo anche se fosse palese la violazione della citata norma.

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