Quesito da Uff. edilizia
L'art. 128 della L.R.T. 1/2005 stabilisce le sanzioni da applicare per il ritardato o omesso pagamento del contributo di cui agli articoli 120 e 121 della stessa legge (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione).
Quando invece si parla di sanzioni da applicarsi in caso di rilascio di titoli a "sanatoria" sia a carattere edilizio che paesaggistico o ai fini del rilascio sempre in sanatoria del'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sono sempre applicabili le sanzioni previste dal citato art. 128 della L.R.T. 1/2005?
Nel caso in cui queste non siano applicabili quale รจ la procedura corretta sia dal punto di vista temporale che sanzionatorio nel caso di mancato o tardivo pagamento delle sanzioni imposte e quali sono i limiti temporali previsti prima di arrivare all'eventuale ordinanza di demolizione?
Nel caso di di titoli a "sanatoria" sia a carattere edilizio che paesaggistico o ai fini del rilascio sempre in sanatoria del'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e ritardi nei pagamenti delle sanzioni nsono sempre applicabili le sanzioni previste dal citato art. 128 della L.R.T. 1/2005 in quanto non sono estensibili per analogia. Ricordiamo che prestazioni patrimoniali sono coperte da una riserva di legge.
Quindi a mio avviso non sono applicabili sanzioni specifiche in caso di ritardo rispetto ai tempi assegnati.
Nel caso di mancato o tardivo pagamento delle sanzioni imposte nel regolamento edilizio puo' essere previsto il caso che " decorso un periodo di tempo pari a X giorni la pratica si intende archiviata" e poi procedere con l'ordinanza demolizione.
RISPOSTA A CURA DI Francesca Barucci