Data: 2021-01-20 12:05:36

atto rinnovo concessioni aree pubbliche

Buongiorno, sto effettuando i controlli per le procedure di rinnovo di alcune concessioni di mercato, per le quali è stato avviato il procedimento. A tale proposito anche la mia Regione (Emilia-Romagna) con delibera di Giunta Regionale n. 1835 del 07/12/2020 ha definito le modalità di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico su aree pubbliche (indicazioni operative); in particolare viene indicato quanto segue: "I Comuni effettuano le prescritte verifiche e, in esito al procedimento, rilasciano un nuovo titolo con scadenza 31 dicembre 2032, sul quale sono riportati gli estremi del titolo precedente e la precisazione che trattasi di rinnovo ai sensi dell'art. 181 comma 4-bis del D.L. 34/2000 convertito con modificazioni dalla L. 77/2000".
Premesso ciò mi ha telefonato un ambulante per il quale è in corso tale procedura che vorrebbe cedere il posteggio ad un altro soggetto (subingresso): i controlli per lui non sono ancora stati completati, ma manca poco....Se a breve riesco ad avere tutte le verifiche positive, io devo rilasciare l'atto, per permettere al soggetto di procedere con la sua compravendita,  o lui può procedere comunque, visto che è autorizzato a lavorare fino al termine delle procedure di rinnovo? Posso aspettare tenendo conto che la conclusione del procedimento è stabilita al 30/06/2021? (vorrei potermi confrontare con altri Enti per come redigere l'atto)
Grazie, buona giornata.

riferimento id:57327

Data: 2021-01-21 20:12:45

Re:atto rinnovo concessioni aree pubbliche

vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,57314.0.html

Aggiungo che se se il dante causa non fosse un'impresa attiva, potrebbe regolarizzare quella concessione vendendo l'azienda all'avente causa prima della formale adozione dell'atto di decadenza/mancato rinnovo. Siccome sida' facolta di regolarizzare la posizione fino al 30/06/2021, a parere mio, anche la vendita d'azienda e' una soluzione per adeguarsi al nuovo contesto normativo: entro il termine del 30/06, il subentrante potra' vantare i requisiti previsti dalla legge. D'altra parte, la legge non vieta questa possibilita' (questo anche per salvaguardare l'eventuale conduttore che resterebbe senza lavoro)

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