Data: 2021-01-19 09:31:16

Abuso d'ufficio-obbligo di astensione

Con la sentenza n. 32174 del 17 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha escluso l'incidenza delle modifiche introdotte dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 al caso di un Sindaco che aveva omesso di astenersi dalla seduta consiliare nella quale doveva essere discussa e decisa la mozione per la costituzione di parte civile del Comune nel processo a suo carico.

[b]FATTO[/b]
Il Sindaco di un Comune Sardo, avendo assunto la Presidenza della seduta del Consiglio Comunale che doveva esaminare la mozione presentata dai consiglieri di minoranza volta a sollecitare la costituzione di parte civile del Comune in un processo contro lo stesso, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, con una condotta consistente nello sciogliere la seduta, cagionava ai consiglieri presentatori della mozione e al Comune un danno ingiusto consistente nell'impedire al Consiglio Comunale di discutere e pronunciarsi sulla mozione ai fini della successiva costituzione di parte civile.
I legali del primo cittadino proponevano ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari deducendo la sussistenza di un vizio di motivazione e di violazione di legge, per avere il giudice di secondo grado, in violazione degli artt. 323 c.p. e 78 T.U.E.L. ritenuto gravante sul ricorrente l'obbligo di astensione.

[b]DIRITTO[/b]
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto di fronte alla stessa sono state riproposte le stesse censure già analizzare dal giudice di merito.
Tale sentenza, tuttavia, ha costituito occasione per consentire alla Corte di pronunciarsi sulla valenza e sull'incidenza delle modifiche apportate all'art. 323 c.p. dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76  il quale ha modificato le parole "in violazione di norme di legge e di regolamento" con le parole "in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".
Secondo la Corte di Cassazione "[i]si tratta di una modifica che investe solo uno dei due segmenti di condotta che sono
considerati rilevanti ai fini dell'integrazione del delitto di abuso d'ufficio che punisce con lo trattamento sanzionatorio, accomunandone il relativo disvalore, sia la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che nello
svolgimento delle funzioni o del servizio viola le norme di legge che ne disciplinano l'esercizio e sia quella, del medesimo soggetto qualificato, che ometta di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto o negli altri casi prescritti.[/i]
Tale modifica non esplica alcun effetto in ordine al segmento di condotta in esame che riguarda l'inosservanza dell'obbligo di astensione.
[i]"Nel caso di specie, pertanto, vertendosi nell'ipotesi di un abuso di ufficio riferito alla specifica violazione dell'obbligo di astensione, la modifica normativa non produce alcun effetto, permanendo la rilevanza penale della condotta in esame anche rispetto alla violazione dell'art. 78 del T.U.E.L. oltre che del precetto contenuto nella stessa norma penale".[/i]

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