A chi spettano gli arretrati?L’art. 55 del nuovo CCNL dei dirigenti (Effetti dei nuovi trattamenti economici) prevede: “Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 54 hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza…”.
D’altronde, l’art. 1 del medesimo CCNL prevede: “Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato…”.
Ciò potrebbe significare che gli arretrati spettano solo al personale in servizio alla data di entrata in vigore del CCNL?
E se nel contratto individuale di chi è cessato prima del rinnovo del CCNL (sottoscritto fra Ente e dirigente) era specificato:” Con la sottoscrizione del presente contratto, saranno recepiti automaticamente gli eventuali adeguamenti economici previsti dai CCNL successivi”?
E questo come si concilia con l'Art. 54 c. 4 che recita “L’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018”, nel caso sia stato presente un dirigente assunto ex art. 19 d.lgs 165/2001 nell'anno in questione? Sono legittime le aspettative del dirigente che che lo ha sottoscritto se il rapporto si è concluso prima della sottoscrizione dell'attuale contratto?
La regola madre é che gli incrementi riconosciuti dal ccnl vanno attribuiti a chi era in servizio nel periodo di vigenza del contratto stesso (2016-2018) ..... cosa diversa dalla data in cui è stato sottoscritto (17.12.2020).
riferimento id:57303Concordo in pieno
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