Sul BURL S.O. n. 23 del 06 giugno 2012 trovate il D.d.u.o. 29 maggio 2012 - n. 4669 "Istituzione dei registri degli operatori in discipline bio-naturali e degli enti di formazione in discipline bio-naturali, in attuazione della legge regionale 2/2005".
Allego il testo della norma.
Evidenzio due punti:
come indicato nel testo del decreto al comma 3 "di confermare che l’iscrizione nel Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali [color=red][b]non costituisce condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale [/b] [/color] da parte degli operatori, come stabilito dal comma 3 dell’art. 2 della l.r. 2/2005;"
Nel testo dell'aalegato A al secondo periodo "Si richiama in particolare l’art. 1 comma 2 che stabilisce che “le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che [color=red][b]non hanno carattere di prestazioni sanitarie[/b][/color], tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.”
Quindi non sono prestazioni sanitarie (per le quali è previsto uno psecifico requisito professionale), non sono prestazioni estetiche (per le quali è previsto uno psecifico requisito professionale) e non serve essere iscritti nel Registro...
Ma allora a cosa serve questo registro? è una specie di PAGINEGIALLE delle discipline bionaturali? mah ...
riferimento id:5730Torno a domandarmi quindi..meglio iscriversi al Registro delle DBN ed eludere la necessità d'avere un estetista presente nei centri massaggi o attendere, a novembre, il giudizio del Corte Costituzionale ?
[quote] Il Governo impugna la legge 3/2012 della Lombardia
« il: Aprile 16, 2012, 05:42:56 pm »CitazioneIl Consiglio dei Ministri n. 23 del 13/04/2012 ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale della Lombardia del 27 febbraio 2012 n. 3 - "legge Harlem"
[/quote]
Si tratta di due aspetti diversi. Infatti la legge regionale esclude queste attività da quelle soggette al requisito professionale dell'estetista.
La l.r. 3/2012 art. 3 comma 4 dice infatti che "Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, [color=red]con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali)[/color] è da intendersi attività ai sensi della L. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi.