Gentile Prof. Chiarelli,
ho un dubbio: la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento art.10 bis l.241/1990 vale anche per il caso in cui il responsabile del procedimento ha intenzione di non concedere l'accesso documentale? Io risponderei di sì perché l'accesso documentale è ad istanza di parte e quindi art. 10 bis vale soprattutto se il diniego all'accesso sarà espresso. Sbaglio?
Però, come si coordina poi art.10 bis con il silenzio rifiuto che può esserci nell'accesso documentale? Dal lato del responsabile del procedimento paradossalmente conviene lasciar formare il silenzio rifiuto così si leva pure dall'impaccio di dover motivare e comunicare preventivamente le ragioni del diniego ai sensi dell'art.10 bis. Può aiutarmi?
Cordiali saluti
Lory
Gentile Prof. Chiarelli,
ho un dubbio: la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento art.10 bis l.241/1990 vale anche per il caso in cui il responsabile del procedimento ha intenzione di non concedere l'accesso documentale? Io risponderei di sì perché l'accesso documentale è ad istanza di parte e quindi art. 10 bis vale soprattutto se il diniego all'accesso sarà espresso. Sbaglio?
Però, come si coordina poi art.10 bis con il silenzio rifiuto che può esserci nell'accesso documentale? Dal lato del responsabile del procedimento paradossalmente conviene lasciar formare il silenzio rifiuto così si leva pure dall'impaccio di dover motivare e comunicare preventivamente le ragioni del diniego ai sensi dell'art.10 bis. Può aiutarmi?
Cordiali saluti
Lory
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La questione è dibattuta da anni: https://www.altalex.com/documents/news/2008/04/16/il-preavviso-di-rigetto-nel-procedimento-di-accesso
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-dir-acc-questioni-controverse.pdf
TESI PREVALENTE è negativa (concordo!). 10 bis non si applica
Grazie Prof. I link e la sua risposta sono molto utili. è un tema controverso che userò come un jolly!
riferimento id:57292