Data: 2012-06-06 13:48:31

Precisazione DURC

In caso di DURC non regolare a seguito di verifica per SUBINGRESSO va fatta direttamente la revoca stando alla lettera dell'art. 40 quinquies, comma 5? In questo caso quindi niente sospensione?

Grazie

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Data: 2012-06-06 16:28:01

Re:Precisazione DURC

Sì, anche se la regione Toscana ha già fatto sapere, in una nota senza valore giuridico, che si è accorta della disparità di trattamento e che presto rimedierà.

Ti rporto il pezzetto che ti ho citato, risale ai primi di aprile:
[i]L'articolo 77 della l.r. 28/2005 (Codice regionale del commercio) prevede che in caso di subingresso la verifica della regolarità contributiva è effettuata sia nei confronti del cedente che del subentrante. Qualora l'esito delle verifiche sia negativo il Comune dovrebbe procedere alla revoca del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 40 quinquies, comma 5.
La legge in altri casi di verifica negativa (es. verifica annuale) prevede invece, sempre all’articolo 40 quinquies, commi 1 e 3,  la possibilità da parte del Comune di sospendere il titolo abilitativo per un periodo di 180 giorni al fine della regolarizzazione, prima di giungere alla revoca del titolo.
In considerazione delle gravi conseguenze negative nei confronti degli operatori si rammenta che la Giunta regionale ha provveduto alla modifica della citata disposizione inserendo nella proposta di legge di manutenzione per l’anno 2012 la possibilità della sospensione del titolo abilitativo nel  caso di subingresso. Tale proposta è attualmente all’esame del Consiglio regionale.
[/i]

riferimento id:5729

Data: 2012-06-07 13:48:22

Re:Precisazione DURC

Secondo te, a fronte di questa nota, pur senza valere giuridico, sarebbe legittimo procedere prima alla sospensione, citando la nota e il principio di generale di parità di trattamento ed equità? Non vorrei che in caso di un ricorso qualche giudice potesse dar peso a questa nota. Certo se poi la regione non adottasse la modifica....!?

Approfitto per chiederti un'altra cosa sempre riguardo al DURC, forse già affrontata nel forum, ma non sono riuscita a trovarla. Posso obbligare gli operatori su area pubblica a fornirmi i dati per l'acquisizione d'ufficio del DURC (matricola INPS, INAIL...)?  L’art. 43, comma1 del D.P.R. 445/2000 dice che "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni,
previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato).
Ma se qualcuno non mi fornisce i dati posso sospendergli e revocargli la licenza/dia/scia?
Grazie ancora

riferimento id:5729

Data: 2012-06-07 15:31:16

Re:Precisazione DURC

La nota che ho citato non è neanche una circolare pubblica , e’ una risposta a un comune che cercava conferme su vari aspetti.
A parere mio è doveroso applicare la legge (anche se la reputiamo ingiusta), la nota, casomai, conferma il fatto che c’è bisogno di una modifica alla legge per poter procedere alla sospensione anche in quel caso.
Se proprio vuoi fare il Robin Hood e non rispettare la legge a fin di bene, fallo appoggiandoti ad un regolamento comunale dove si esplicano e si motivano le modalità di applicazione della sospensione anche in questi casi. Che sia nota a tutti e imparzialmente applicata la deroga alla legge.

Sul secondo aspetto è utile notare che se il modello di richiesta dati è pubblicato sul sito dell’amministrazione allora puoi renderlo necessario e quindi dichiarare una SCIA incompleta qualora mancasse.
Rammenta l’art. 57 del CAD
[i]Art. 57 Moduli e formulari
  1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili  per  via  telematica  l'elenco  della  documentazione richiesta  per  i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi
ad  ogni  effetto  di  legge,  anche  ai  fini  delle  dichiarazioni sostitutive  di  certificazione  e delle dichiarazioni sostitutive di notorieta'.
  2.  Le  pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli  e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione,  i  relativi procedimenti possono essere avviati anche in  assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione e'  altresi'  rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.[/i]

riferimento id:5729

Data: 2012-06-07 16:37:12

Re:Precisazione DURC

Riguardo al secondo aspetto OK se si tratta di una SCIA presentata adesso, ma il problema mi si è posto riguardo alla verifica annuale: alcuni titolari di concessione decennale non hanno fornito i dati necessari per la verifica della regolarità contributiva, dovevamo procedere con avvio del procedimento, sospensione e revoca?
Grazie per la sempre cortese e sollecita collaborazione

riferimento id:5729

Data: 2012-06-09 07:56:32

Re:Precisazione DURC

Le ipotesi di sospensione e revoca sono tassative e si basano sulla mancanza della regolarità contributiva, non sulla mancata compilazione di un modello. Io non procederei anche perché la posizione, alla fine, è comunque verificabile.
Tutt'al più si potrebbe ordinare a tizio e caio di adempiere e poi mettere in atto i rimedi contro il mancato rispetto di un ordine dell'autorità.

riferimento id:5729
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