Le recenti modifiche normative apportate dai decreti sulle liberalizzazioni e semplificazioni hanno apportate modifiche in materia di vendite promozionali in particolare al divieto di effettuarle nei 30 giorni precedenti i saldi?
grazie
Le recenti modifiche normative apportate dai decreti sulle liberalizzazioni e semplificazioni hanno apportate modifiche in materia di vendite promozionali in particolare al divieto di effettuarle nei 30 giorni precedenti i saldi?
grazie
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La materia non è stata direttamente trattata dal legislatore nelle recenti norme di liberalizzazione.
Approfondiremo questi aspetti durante il prossimo convegno del 14 giugno:
http://www.omniavis.it/index.php?option=com_eventbooking&task=view_event&event_id=46&Itemid=1893
Ti segnalo una risposta da me data sul tema:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2844.msg6370#msg6370
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2480.msg5627#msg5627
Segnalo l'esperienza sperimentale di Castiglione della Pescaia:
http://www.omniavis.it/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=6861&catid=291
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Le promozionali si possono fare anche nei 30 giorni precedenti i saldi?
In allegato trasmetto una delibera (già approvata dal Comune di Castiglione della Pescaia lo scorso 30 novembre con alcune ulteriori precisazioni), relativamente alla DEFINIZIONE del periodo di incompatibilità fra SALDI e PROMOZIONALI.
Come noto la Regione Toscana NON è intervenuta in sede legislativa per disciplinare quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 223/2006 e pertanto i Comuni potranno/dovranno intervenire qualora non intendano fare riferimento alla circolare regionale qui riportata: http://www.omniavis.it/components/com_joomlaboard/uploaded/files/ TOS_notareg04062007_promozionaliBersani.pdf
Per ulteriori chiarimenti intervenite nel FORUM.
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Delibera n. ................ del ................
Oggetto: Determinazione degli effetti del D.L. 223/2006 in merito alla disciplina delle vendite promozionali in concomitanza del periodo dei saldi
LA GIUNTA
Visto l’art. 117 della Costituzione il quale dispone “I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite“;
Visto l’art. 29, comma 2, della legge 241/1990 il quale dispone: “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”;
Visto il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006);
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183);
Considerato che detto decreto-legge, come convertito in legge, contiene disposizioni innovative in merito alla disciplina delle vendite promozionali prevedendo all’art. 3: “1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: .... e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti”;
Considerato che lo stesso decreto dispone sempre all’art. 3: “3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”.
Considerato che il comma 3 del citato art. 3 prevede l’abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le specifiche disposizioni dello stesso comma 1;
Considerato che il comma 4 del citato art. 3 prevede l’obbligo di adeguamento non solo alle disposizioni ma anche ai principi contenuti nel decreto legge entro il 1 gennaio 2007 da parte delle regioni e degli enti locali ciascuno per quanto attiene alle proprie competenze;
Considerato che fra i principi del decreto legge vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall’art. 3 nonchè quelli esplicitati nell’art. 1: “Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”
Considerata la necessità e l’opportunità di dettare disposizioni di prima attuazione al fine di adeguare la normativa comunale alle nuove disposizioni in materia e, soprattutto, ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese contenuti nelle disposizioni del decreto-legge;
Dato atto che la Regione non ha dettato alcuna disposizione di attuazione del decreto e pertanto appare opportuna la definizione provvisoria, con atto di questa amministrazione:
1) del periodo immediatamente precedente i saldi da ritenersi incompatibile con lo svolgimento delle vendite promozionali;
2) delle conseguenze procedimentali in ordine all’obbligo di comunicazione preventiva delle vendite promozionali;
3) alla vigenza degli ulteriori limiti previsti dall’attuale normativa regionale (art. 21 del regolamento regionale 17/R/2004)
Dato atto che il Comune di Castiglione della Pescaia aveva già adeguato al normativa comunale ai criteri di liberalizzazione, trasparenza e semplificazione in merito alla disciplina sulla somministrazione di alimenti e bevande, delle edicole e di altre attività produttive in un’ottica di semplificazione;
Ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni interpretative in merito alle disposizioni del decreto legge al fine di evitare interpretazioni diversificate e non coerenti da parte dei vari uffici e dei cittadini;
Dato atto che la normativa comunale deve essere riletta alla luce del citato decreto;
Dato atto che il presente provvedimento cessa di avere effetti con l’approvazione della normativa nazionale o regionale di disciplina della materia che dovesse contenere disposizioni contrastanti con quelle ivi contenute;
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) di considerare abrogati i vincoli della normativa regionale vigente che contengono la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario (obbligo di comunicazione preventiva, durata massima delle vendite, intervallo fra una vendita e l’altra)
2) di considerare abrogati i vincoli della normativa regionale vigente che prevedono i divieto di svolgimento delle vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare nel mese di dicembre e nei periodi delle vendite di fine stagione (saldi);
3) di considerare vigenti i vincoli della normativa regionale relativamente al divieto di svolgimento delle vendite promozionali nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti limitatamente alla settimana antecedente la data di avvio dei saldi, come definita dalla legislazione regionale.
DELIBERA altresì
L’immediata eseguibilità della presente