Salve a tutti,
il quesito, che rivolgo all'attenzione del forum, riguarda la differenza tra l'istituto del comando ex art 113 bis, c. 4, D lgs. N. 165/11 e quello dell'assegnazione temporanea ex art 30 comma 2 sexies, D lgs 165/01.
Tralasciando le differenze sull'erogazione del trattamento economico, è corretto affermare che nel comando non c'è un limite temporale prefissato ex lege, ma dipende dalle esigenze dell'ente di assegnazione? Invece, nell'assegnazione temporanea il limite è di 3 anni?
Ai fini di una successiva stabilizzazione, quale dei 2 istituti è preferibile scegliere, avendone l' opportunità?
In entrambi i casi è sempre vincolante il parere della sede di appartenenza?
In attesa di un gentile riscontro, la ringrazio per la disponibilità.
Shadi Mirzaagha
Per una trattazione interessante sul tema:
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/2020/luglio/03-07-2020-durata-comando-presso-alta-pubblica-amministrazione
Per quanto riguarda l'ultima parte della Sua domanda: il personale comandato (rectius: in assegnazione temporanea) potrà avere una" corsia preferenziale" in caso di partecipazione ad avvisi di mobilità banditi dall'Ente utilizzatore.