Salve.
La riammissione a scuola di un docente, che continua ad essere positivo al covid oltre i canonici 21 gg, è possibile solo in presenza di attestazione di negavitizzazione oppure è sufficiente la liberatoria rilasciata dalle Asl?
Mentre per uno studente, a quale condizione può essere riamesso qualora si trovasse nella medesima condizione sopra esposta?
Grazie.
Buongiorno, innanzitutto occorre distinguere le due figure in quanto nel caso del lavoratore esiste il D.lgs 81/08 da cui ogni datore di lavoro dovrebbe prendere spunto per redigere i protocolli interni specifici.
Prendendo in considerazione l'alunno, nel sito istituzionale del Ministero della Salute a questo link trova le risposte ai singoli casi http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=239
Il reintegro al lavoro necessita, invece, innanzitutto che il lavoratore presenti al datore di lavoro la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone [b](anche qui secondo le varie modalità localmente disposte dal DdP di pertinenza[/b]). Dopo questo primo passo il lavoratore andrebbe anche sottoposto ad una “Visita di reintegro” da parte del medico competente. Come noto, esiste in tema una differenza tra due diversi atti normativi, tra l’altro di rango diverso. Secondo i DPCM tale Visita dovrebbe essere effettuata per tutti i lavoratori contagiati; la Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020 (Indicazioni operative relative alle attività del medico competente), invece, prevede che vada effettuata solo per i soggetti che siano stati ricoverati.
Ipotesi di algoritmo operativo
1)Il datore di lavoro informa i lavoratori dell’obbligo di inviargli la certificazione di avvenuta negativizzazione come rilasciata secondo le disposizioni locali e di comunicare in via riservata al medico competente anche ogni altra variazione del loro stato di salute.
2)Il lavoratore contatta il medico competente il quale acquisisce l’eventuale documentazione sanitaria e valuta con il lavoratore stesso la necessità di sottoporlo o meno a Visita di reintegro.
Se la Visita è ritenuta necessaria:il lavoratore sottopone al datore di lavoro richiesta di visita straordinaria (art. 41 c. 2 lett. c del D.lgs 81/08);
se il lavoratore non intende chiedere la vista straordinaria, il datore di lavoro sottopone al medico competente richiesta di Visita ai sensi del DPCM in vigore al momento.
In entrambi i due ultimi casi, nelle more della possibilità di effettuare la Visita in presenza, il medico competente esprimerà un Giudizio di idoneità provvisorio contenente le prescrizioni o limitazioni imposte dagli esiti di malattia Covid-19.Anche in caso tale Visita non sia ritenuta necessaria, in considerazione delle informazioni e della documentazione ricevuta, il medico competente potrebbe comunque dover indicare al datore di lavoro misure aggiuntive di tutela.