Data: 2021-01-15 07:58:05

Acquisto diretto sotto soglia stesso operatore economico

E possibile contrattare un servizio dello stesso operatore economico che avevamo già avuto in precedenza visto:
- il grado di soddisfazione maturato
- alla affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualità atteso.
Se è possibile quale art. si deve citare in determina, grazie.

riferimento id:57248

Data: 2021-01-15 09:05:14

Re:Acquisto diretto sotto soglia stesso operatore economico

E possibile contrattare un servizio dello stesso operatore economico che avevamo già avuto in precedenza visto [b][color=red]Cosa intende in precedenza? l'ultimo servizio analogo è stato affidato all'operatore che vuole ricontattare?[/color][/b]

Se così fosse, bisogna prestare attenzione al principio di rotazione, che  nel corso degli anni ha assunto una precisa connotazione sostanziale, configurandosi come regola puntuale di gara, la cui inosservanza, [b]ove obbligatoria[/b], da parte della stazione appaltante può produrre conseguenze tali da porre in discussione la legittimità della stessa procedura di affidamento.

V. Consiglio di Stato, sezione V, 5/3/2019, n. 1524.[b]"La rotazione si applica in via obbligatoria agli affidamenti di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. sotto soglia"[/b]
Il riferimento normativo si rinviene nell’art. 36 d.lgs. 50/2016 (Codice), secondo cui "l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccolo e medie imprese". Inoltre il decreto correttivo del 2017 ha modificato la norma, sottolineando che [u][b]la rotazione deve aver riguardo sia agli affidamenti che agli inviti,[/b][/u]specificando che dove applicabile, il principio di rotazione comporta il divieto di affidamento diretto («rotazione degli affidamenti») ovvero il divieto di invito («rotazione degli inviti») nei confronti rispettivamente del contraente uscente e dell’operatore economico già invitato che sia risultato o meno affidatario nel precedente affidamento.

L’ANAC, nelle Linee Guida n. 4, ha provveduto a normare alcune ipotesi di derogabilità, tra cui gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, richiedendo in tal caso una motivazione sintetica, da inserirsi nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.
Per gli altri casi, l’Autorità [b]richiede un onere motivazionale stringente[/b], la stazione appaltante dovrebbe, in particolare, far riferimento alla [b]particolare struttura del mercato[/b] e alla [b]riscontrata effettiva assenza di alternative[/b], per cui non risultano alternativa praticabili al nuovo affidamento all’operatore economico uscente, ovvero le alternative possibili siano assolutamente illogiche o di non percorribilità economica.

Quindi, le soluzioni secondo il mio parere sono due: procedura aperta(anche se sicuramente illogica) oppure procedere sulla base di una reale e concreta motivazione.

Buona giornata




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