Data: 2012-06-06 08:32:14

ancora sul DURC

Buongiorno,
constatato che il comma 6 dell'art. 40 bis L.R. 28/2005 recita testualmente "le imprese abilitate all'esercizio di attività del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenute, nell'esercizio di detta attività, a disporre del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'art. 40-ter, da esibire a richiesta degli organi di controllo. Tale obbligo deve essere assicurato anche dagli operatori spuntisti in mercati e fiere della Regione", come comportarci quanto uno spuntista partecipa a mercato, fiera non decennale ed alla richiesta di esibire il DURC da parte, ad esempio, della polizia municipale, viene risposto dal commerciante che è la pubblica amministrazione che deve acquisirlo d'ufficio?
E' evidente che la L.R. è in contrasto con la legislazione nazionale ma come controllare il commerciante al momento?
Se non si controlla sulla base di un DURC in suo possesso, quest'ultimo potrebbe lavorare in quel mercato, magari anche nel mercato della settimana successiva senza essere in regola con i contributi previdenziali....
Come ovviare a questa situazione?
Può considerarsi la richesta di esibizione dell'organo di vigilanza, prevista dalla L.R. 28/2005 diversa dall'acquisizione e pertanto oggetto di pretesa dagli organi preposti ai controlli preliminari all'assegnazione del posteggio?
A noi è stato risposto che è l'ufficio a doverlo acquisire perche, comunque a loro un DURC costa 30 euro.....(giustissimo.... ma nel caso delle spunte e/o assegnazioni giornaliere è alquanto difficile riuscire in tempo....) e quindi?
Ringrazio per le risposte sempre prontissime, buon lavoro,
Fulvia

riferimento id:5721

Data: 2012-06-06 16:26:51

Re:ancora sul DURC

I principi che regolano la materia impongono che il DURC non debba essere presentato agli organi della pubblica amministrazione. Il principio vige anche nel caso dell’itinerante.
Confronta l’art. 40, comma 2 del DPR 445/2000:
[i]Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".[/i]

Il commerciante al momento della partecipazione si controlla con l’indicazione dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio della regolarità. La faccenda non mi sembra grave. E’ la logica che da sempre sottende all’istituto della DIA e poi SCIA. Anche in quel caso (SCIA ad efficacia immediata), può capitare che un tizio eserciti per 2 mesi prima che qualcuno faccia un controllo sui requisiti morali.
Rammenta che, comunque, quel commerciante che si presenta ad una spunta ha subito un controllo al momento dell’avvio attività ed entro il 31/03 di ogni anno.

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