L'U.O. Annona a e Polizia Amministrativa Locale del Comune di Pistoia sta predisponendo la sezione del regolamento per l'applicazione del canone di concessione per le occupazioni delle aree e degli spazi destinati ai mercati di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della legge 160/2019.
Ai fini della determinazione del canone unico dei mercati avrei necessità di capire per le occupazioni temporanee (meno di 365 giorni l'anno) quale procedimento è stato seguito per la determinazione dei coefficienti moltiplicatori tenendo conto di quanto disposto nell'art. 1, comma 843, della legge 160/2019: "[i]I comuni e le citta' metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e' applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato[/i]".
Avrei bisogno di un riscontro in merito alla formula da applicare tenendo conto che per il Comune di Pistoia la tariffa base giornaliera è di € 1,20. In attesa di vostro riscontro, saluto cordialmente.