Data: 2021-01-08 10:18:45

Strutture sanitarie e sociosanitarie -

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni  di cui agli artt. 4 e 11 della Legge Regionale 32/2007 le strutture  sanitarie e sociosanitarie già in esercizio, avevano  presentato le domande di autorizzazione definitiva.  Queste,  compresi i piani di adeguamento per i requisiti non posseduti,  erano stati inviati ,  come definito nelle procedure approvate dalla legge  al Dipartimento di Prevenzione ASL  per i sopralluoghi e alla Direzione Sanità Regionale  per quanto di competenza . Si era quindi in attesa dei sopralluoghi al fine del rilascio dell’autorizzazione definitiva.
Successivamente  si è venuto a conoscenza  della determinazione  del Dipartimento di  prevenzione della Asl di non effettuare i sopralluoghi preventivi al rilascio delle autorizzazioni;  tale decisione  non è stata evidentemente portata a conoscenza  degli Enti coinvolti ;
quindi il Comune,  allo stato, non ha rilasciato  le autorizzazioni  alle strutture che  pure avevano presentato le domande nei termini. Tale  situazione  era stata  peraltro portata a conoscenza della Regione  in risposta alle note  di richiesta  di invio delle autorizzazione emesse.
La medesima L.R. all’art. 5  “Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema sanzionatorio”, prevede  che il legale rappresentante della struttura, con cadenza triennale, presenti al Comune territorialmente competente una autodichiarazione, in conformità alla normativa vigente, attestante il mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi definiti dal Manuale di Autorizzazione  approvato  con  Deliberazione  del  01.07.2008 n.591/P;
Chiedo  ora un suggerimento  sulle procedure da intraprendere da parte dell’ufficio per risolvere la questione.
                L'ufficio intende    inviare una nota  alle strutture  sollecitando , l'adempimento previsto  dall’art. 5 della L. R. citata e nel caso  rilasciare ora le autorizzazioni  successivamente  all'invio  da parte delle strutture  delle dichiarazioni sul mantenimento dei requisiti e  dell'eventuale dichiarazione di  aver  adempiuto  a quanto  indicato nel piano di adeguamento presentato.

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Data: 2021-01-11 16:55:03

Re:Strutture sanitarie e sociosanitarie -

La questione ? sicuramente complessa ma, volendo, ci potremmo appellare all?art. 17-bis della legge 241/90 che, come dice la giurisprudenza, [i]ha una portata generalizzata, a prescindere dall'amministrazione coinvolta o dalla natura del procedimento pluristrutturato preso in esame[/i]. Inoltre, i[i]l silenzio dell'amministrazione interpellata non ha pi? l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale, ma, essendo equiparato ope legis ad un atto di assenso, consentir? all'amministrazione procedente di adottare il procedimento conclusivo[/i].
Quindi, decorsi 90 gg (vedi comma 3 dell?art. citato) il silenzio equivale ad ASSENSO. Qua puoi agganciarci il generale obbligo di concludere in modo espresso il procedimento. E' vero che non c'? il silenzio-assenso sul provvedimento finale ma l'ASSENSO o[i]pe legis[/i] determina, di fatto, il dovere/potere di concludere il procedimento.
Resta salva la possibilit? dell?annullamento ex art. 21-octies e 21-nonies della stessa legge 241/90 qualora ne ricorrano le condizioni.

Quindi, senza entrare in dinamiche procedurali regionali particolari, l?art. 17-bis ? un istituto sempre applicabile (in alternativa alla conferenza di servizi - la CdS si applica quando le amministrazioni che devono esprimere parere sono due o pi?).

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