Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 4 e 11 della Legge Regionale 32/2007 le strutture sanitarie e sociosanitarie già in esercizio, avevano presentato le domande di autorizzazione definitiva. Queste, compresi i piani di adeguamento per i requisiti non posseduti, erano stati inviati , come definito nelle procedure approvate dalla legge al Dipartimento di Prevenzione ASL per i sopralluoghi e alla Direzione Sanità Regionale per quanto di competenza . Si era quindi in attesa dei sopralluoghi al fine del rilascio dell’autorizzazione definitiva.
Successivamente si è venuto a conoscenza della determinazione del Dipartimento di prevenzione della Asl di non effettuare i sopralluoghi preventivi al rilascio delle autorizzazioni; tale decisione non è stata evidentemente portata a conoscenza degli Enti coinvolti ;
quindi il Comune, allo stato, non ha rilasciato le autorizzazioni alle strutture che pure avevano presentato le domande nei termini. Tale situazione era stata peraltro portata a conoscenza della Regione in risposta alle note di richiesta di invio delle autorizzazione emesse.
La medesima L.R. all’art. 5 “Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema sanzionatorio”, prevede che il legale rappresentante della struttura, con cadenza triennale, presenti al Comune territorialmente competente una autodichiarazione, in conformità alla normativa vigente, attestante il mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi definiti dal Manuale di Autorizzazione approvato con Deliberazione del 01.07.2008 n.591/P;
Chiedo ora un suggerimento sulle procedure da intraprendere da parte dell’ufficio per risolvere la questione.
L'ufficio intende inviare una nota alle strutture sollecitando , l'adempimento previsto dall’art. 5 della L. R. citata e nel caso rilasciare ora le autorizzazioni successivamente all'invio da parte delle strutture delle dichiarazioni sul mantenimento dei requisiti e dell'eventuale dichiarazione di aver adempiuto a quanto indicato nel piano di adeguamento presentato.
La questione ? sicuramente complessa ma, volendo, ci potremmo appellare all?art. 17-bis della legge 241/90 che, come dice la giurisprudenza, [i]ha una portata generalizzata, a prescindere dall'amministrazione coinvolta o dalla natura del procedimento pluristrutturato preso in esame[/i]. Inoltre, i[i]l silenzio dell'amministrazione interpellata non ha pi? l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale, ma, essendo equiparato ope legis ad un atto di assenso, consentir? all'amministrazione procedente di adottare il procedimento conclusivo[/i].
Quindi, decorsi 90 gg (vedi comma 3 dell?art. citato) il silenzio equivale ad ASSENSO. Qua puoi agganciarci il generale obbligo di concludere in modo espresso il procedimento. E' vero che non c'? il silenzio-assenso sul provvedimento finale ma l'ASSENSO o[i]pe legis[/i] determina, di fatto, il dovere/potere di concludere il procedimento.
Resta salva la possibilit? dell?annullamento ex art. 21-octies e 21-nonies della stessa legge 241/90 qualora ne ricorrano le condizioni.
Quindi, senza entrare in dinamiche procedurali regionali particolari, l?art. 17-bis ? un istituto sempre applicabile (in alternativa alla conferenza di servizi - la CdS si applica quando le amministrazioni che devono esprimere parere sono due o pi?).