Data: 2020-12-30 07:54:34

Istanza presentata 6 anni fa.

Tizio, titolare di una ditta che produce Apparati Impianti Radiotelevisivi, ha presentato nel 2013 un'istanza ( ai sensi del D.Lgs. n° 259 art. 87 del 01.08.2003, impianti con potenza in antenna inferiore a 7W, DLgs 111/2011 art. 35 comma 4), chiedendo "... quindi il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto di seguito descritto..." per "...la costruzione di un traliccio metallico da 20 metri di altezza, con relativi sistemi trasmissivi e ricettivi, e da un’area recintata a terra, contenente le postazioni impiantistiche necessarie...".
Il suap ha inviato la pratica con gli allegati agli enti e uffici interessati.
Di seguito è ritornato il parere ARPAT (al quale non interessava momentaneamente di esprimere il parere in quanto non erano stati caricati ancora le antenne e/o parabole) , l'U.T. invece ha chiesto delle integrazioni attraverso il suap.
Le integrazioni sono poi state ricevute dalla ditta e girate all’Uff. Tecnico Urbanistica.
La pratica, per il suap, poi non ha avuto più seguito.
Nel 2019 (6 anni dopo l’istanza), Tizio si presenta al suap e chiede informazioni sul rilascio dell'"autorizzazione" presentando in cartaceo 1) Autorizzazione Paesaggistica rilasciata nel 2013 da UT e mai pervenuta al suap; 2) nulla osta favorevole ai fini del vincolo idrogeologico rilasciato nel 2013 sempre direttamente a Tizio e mai pervenuto al suap (tra l’altro ormai scaduto nel 2018).
Domande: Può essere rilasciata l'autorizzazione (ai sensi d.lgs 259/2003)?
Può essere rilasciato il provvedimento finale SUAP per un istanza presentata 6 anni prima?
Considerato che Tizio ha fatto scrivere dall’avvocato perché necessita dell’autorizzazione cosa possiamo fare?
Grazie
Luciano

riferimento id:57066

Data: 2021-01-05 17:43:07

Re:Istanza presentata 6 anni fa.

la questione è complessa ma, alla fine, anche semplice. Il tito ex d.lgs. n. 259/03 è sicuramente conseguito per silenzio assenso. Su questo non ci piove. In latre parole, al netto di eventuali particolari procedimentali (sospensione in attesa di integrazioni ecc.) e al netto di altri titoli per l'esercizio effettivo che non soggiacciono al silenzio assnso (occorrebbe un'analisi che non può essere effettuata sul forum), il permesso di costruire (assorbito dall procedimento ex d.lgs. 259/03) e le rilevanze radioelettriche sono assentite per silenzio-assenso.

Ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis della legge n. 241/90 (introdotto dal DL n. 76/2020), una eventuale autorizzazione emessa dopo la scadenza del termine per la formazione del silenzio-assenso sarebbe inefficace. Ciò vuol dire che anche volendo rilasciare un'autorizzazione postuma ai meri fini confermativi, questa non avrebbe rilevanza giuridica. Meglio inviare una nota dove si spiega la questione proprio ai sensi del nuovo comma 8-bis citato.

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