Si chiede di conoscere gli eventuali adempimenti di un artigiano (nello specifico: sarta, che confeziona abiti da ballo e da sera) che intende vendere online i suoi abiti.
La risoluzione del Ministero Sviluppo Economico n.145842 del 14/8/2014 stabilisce che un artigiano non e’ tenuto alla presentazione della SCIA ai sensi dell’ art.18 del DLgs.114/1998 purche’ la vendita si concluda all’ interno dei locali dell’ azienda.
Nella fattispecie in esame invece il sito web della sarta sarebbe dotato di un carrello attraverso il quale il cliente puo’ scegliere, comprare e pagare direttamente online l’ abito selezionato che gli viene recapitato a domicilio.
io sono del parere che un'impresa artigiana resta tale e non deve presentare SCIA per commercio on line quando si limita a vendere per corrispondenza o internet in modo accessorio al ramo d'azienda principale. Se l'impresa crea una vetrina su internet e spedisce i prodotti aziendali ai clineti non diventa un'impresa commerciale. I locali restano quelli, i prodotti anche. Il cliente, invece di recarsi lì si fa spedire il prodotto tramitre corriere.
La cirocolare che citi si basa su una precedente del 2020 che mi pare un po' anacronistica. Adesso mutuerei i principi del d.lgs. n. 222/2016 per i quali l'attività accessoria della vendita tramite web non necessita di titolo abilitativo a sé stante.
Detto questo, è bene sentire il SUAP di riferimento. Amministrazioni comunali "integraliste" potrebbero applicare sanzioni in assenza di SCIA