Data: 2020-12-28 10:31:53

competenza suap LR 39/2000

Buongiorno,
la L.R. n. 39/2000 (Legge forestale della Toscana) all'art. 3 bis prevede che per le procedure amministrative di cui alla stessa Legge Regionale devono utilizzare [i]il sistema informativo denominato SIGAF che opera all’interno del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale - Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), [/i]
la domanda è ma le pratiche presentate da aziende agricole che hanno come oggetto tagli boschivi, opere connesse ai tagli boschivi, trasformazioni del bosco, ripristini di attività agricola su terreni boschivi, ............etc, sono di competenza del SUAP oppure sono di esclusiva competenza delle Unioni di Comuni come previsto dal successivo art. 3 ter della stessa L.R.
Grazie

riferimento id:57043

Data: 2020-12-29 09:22:40

Re:competenza suap LR 39/2000


Buongiorno,
la L.R. n. 39/2000 (Legge forestale della Toscana) all'art. 3 bis prevede che per le procedure amministrative di cui alla stessa Legge Regionale devono utilizzare [i]il sistema informativo denominato SIGAF che opera all’interno del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale - Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), [/i]
la domanda è ma le pratiche presentate da aziende agricole che hanno come oggetto tagli boschivi, opere connesse ai tagli boschivi, trasformazioni del bosco, ripristini di attività agricola su terreni boschivi, ............etc, sono di competenza del SUAP oppure sono di esclusiva competenza delle Unioni di Comuni come previsto dal successivo art. 3 ter della stessa L.R.
Grazie
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teoricamente SE RELATIVE AD IMPRESE sono di competenza del SUAP (anche se nella prassi pochi SUAP le gestiscono anche in relazione all'esclusività della piattaforma)

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