Data: 2020-12-27 00:02:29

deposito di gasolio fuori terra

Salve, si chiede cortesemente un chiarimento: è pervenuta al portale suap una richiesta di collaudo di un deposito di gasolio fuori terra, precedentemente oggetto di Scia edilizia in sanatoria. Poichè la pratica edilizia è stata chiusa positivamente la ditta ha presentato la richiesta di collaudo (in Veneto è previsto ancora il collaudo con la commissione). La questione è che trattasi di un deposito con cpi rilasciato per l'attività 12.1.A (del DpR 151/2011) e non di un impianto di distribuzione di carburanti (che ha cpi per l'attività 13.1.A).  A causa del D.L. 124/2019 con cui è stato esteso l’obbligo di denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane dei depositi  di gasolio in azienda, anche per chi ha cisterne con volumi tra i 5 ed i 10 metri cubi (ad oggi erano ricomprese solamente le aziende con cisterne di deposito superiori ai 10 metri cubi) questa ditta ha sanato il deposito di gasolio ai fini edilizi ma poichè l'Agenzia delle Dogane gli ha espressamente chiesto l'autorizzazione comunale  ha presentato istanza di collaudo. Secondo noi (ufficio commercio) invece la ditta dovrebbe presentare :
1) domanda per realizzare l'impianto di distribuzione di carburanti (punto 87 della tab. allegato A al D.Lgs. 222/2016), in modo da trasformare il deposito in impianto ed ottenere l'autorizzazione alla realizzazione;
2) una volta realizzato, presentare domanda di autorizzazione all'esercizio previo collaudo;
E' corretta la ns. interpretazione oppure esistono norme più recenti che disciplinano in modo diverso i depositi di gasolio fuori terra? Si precisa che abbiamo sempre collaudato impianti di distribuzione di carburante in possesso di CPI 13.1.A  (e mai depositi di gasolio). Chiediamo un parere. Grazie. Cordiali saluti

riferimento id:57037

Data: 2020-12-29 18:20:35

Re:deposito di gasolio fuori terra

L’applicazione della voce 87 della tabella del d.lgs. n. 222/2016 riguarda, sicuramente, l’attività di commercio al dettaglio di carburanti: distributore stradale aperto al pubblico. Più che il d.lgs. n. 222/2016, guarderei la LR 23/2003. Ai sensi di questa norma si evince che anche gli impianti ad uso privato sono soggetti ad autorizzazione comunale.
Resta il dubbio, non chiarito dalla LR, se una mera cisterna di gasolio ad uso aziendale, quindi non un impianto privato come definito dalla LR sia o meno soggetto ad autorizzazione. A parere mio no dato che la LR indica una precisa definizione. Resta inteso che la mera cisterna necessita delle procedure di prevenzione incendi ecc.
Se fosse un cisterna “agricola” si taglierebbe la testa al toro visto l’art. 14, comma 13-bis del d.lgs. n. 99/2004:  I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

In conclusione, se non è un’attività agricola puoi anche azzardare un’autorizzazione comunale per risolvere la cosa. L’unica cosa di cui sono sicuro è che il Veneto è ancora in Italia 😊 e si applica il DPR 160/2010, art. 10: AUTOCOLLAUDO (se è una fattispecie SUAP), su questo non ci piove, a prescindere da quello che dettano le varie delibere regionali.

riferimento id:57037

Data: 2020-12-30 22:06:42

Re:deposito di gasolio fuori terra

Gent.mo Dr. Maccantelli
La ringraziamo molto . Forti del Suo parere abbiamo inviato una (ennesima) richiesta di chiarimenti ai Funzionari della Regione Veneto. Speriamo che il 2021 li ravveda. Cordiali saluti e buon anno.

riferimento id:57037
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it