Data: 2020-12-23 09:19:59

Proroga sospensione attività distribuzione carburanti

La società titolare di un impianto di distribuzione carburanti ha sospeso volontariamente l'attività per 180 giorni, fino al 31.3.2020 e successivamente è stata autorizzata alla proroga della sospensione fino al 28 giugno 2020. Ora mi presenta una nuova richiesta di proroga fino al 30 giugno 2021.
Con L. 27/2020 gli atti in scadenza tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020 conservano la validità fino al 29.10.2020; con L. 159/2020, comma 2 sexies gli atti scaduti tra il 1.8 ed il 4.12.2020 non rinnovati scadono il 3.5.2021. Potrei considerare l'autorizzazione valida fino al 29.10.2020 e poiché non rinnovata a tale data, compresa tra il 1.8 e il 4.12.2020, valida fino al 3.5.2021? Grazie

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Data: 2020-12-29 15:43:08

Re:Proroga sospensione attività distribuzione carburanti

Per tutti i lettori, la disposizione citata sarebbe l'art. 103, comma 2 del DL n. 18/2020, come convertito con legge n. 27/2020. Attualizzato allo stato giuridico di allora, il concetto è che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al DPR n. 380/01, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 29/10/2020.

Con il 125/2020, come convertito con legge n. 159/2020, sono state apportate ulteriori modifiche all'art. 103 citato. Al comma 2, il termine 31/07 sparisce. Attualmente: ...in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Vien poi aggiunto il comma 2-sexies:
2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (NDR il 04/12/2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

Alla luce di quanto riportato ritengo che possa appoggiarti alle proroghe legali facendo i calcoli

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