Buongiorno,
l'articolo 2 della legge n. 84/2006, successivamente modificato dall'art. 79, commi 2 e 3, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, definisce i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività disponendo che:
"Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato un responsabile tecnico (che può essere il titolare, un socio partecipante al lavoro, un collaboratore familiare, un dipendente) il quale deve risultare in possesso di elencati e specificati requisiti professionali. Nella modulistica SCIA di impresa in un giorno (camera di Commercio di Bergamo), il responsabile tecnico da designare viene distinto nel caso di impresa artigiana o non artigiana. Nella compilazione della SCIA, nel caso di impresa artigiana il responsabile tecnico può essere designato fleggando su due opzioni: in capo al titolare o al socio partecipante al lavoro; nel caso di impresa non artigiana le opzioni diventano quattro: dall'addetto all'impresa, o un dipendente, o un familiare coadiuvante o un socio partecipante al lavoro. Non ho trovato questa puntualizzazione nella norma citata, potrei sapere quale riferimento normativo porta a questa distinzione? La specifica della modulistica SCIA, mi lascerebbe ad intendere che nel caso di titolavanderia di impresa artigianale individuale il responsabile tecnico non può che essere il titolare. Ho scritto a impresa in un giorno per dettagli sulla modulistica ma non ho ricevuto risposta.
Grazie
è una specificazione non presente nella legge di settore. Deriva dagli assiomi afferenti alla qualità di impresa artigiana. Se vai a vedere credo che posso trovare le stesse specificazioni per attività estetica, acconciature ecc. In sintesi, la cosa deriva dal fatto che l'impresa può definirsi artigiana "e quindi iscritta come tale in CCIAA) solo se il titolare o la maggioranza dei titolari (in caso di società) esercitano materialmente e personalmente l'attività. Quindi, siccome il titolare deve esercitare l'attività allora deve avere i requisiti. Io non concordo molto con l'interpretazione che sottende la modulistica che hai citato. Diciamo che è una deduzione quasi sempre vera ma non è un assioma matematico.
Lo capisco di più nell'attività estetica (ad esempio). In quel caso chi esercita materialmente deve avere il requisito per forza, lo dice la legge (per non nuocere al cliente). Se l'impresa è artigiana, allora l'imprenditore esercita l'attività e se l'esercita, allora deve avere il requisito. Nel caso della tinto-lavanderia è una forzatura che non mi trova molto d'accordo. Rammenta, comunque, che la modulistica non è fonte del diritto, io accetterei anche il caso di impresa artigiana con RT nominato.