Data: 2020-12-20 14:22:48

Mancanza pec delle aziende

Buongiorno, lo scrivente ufficio Suap ha segnalato alla locale CCIAA che molte aziende (sia individuali che società ) sono sprovviste della pec anche dopo l'1.10.2020 (fatto facilmente rilevabile dalla visura camerale). Secondo noi, dall'art. 37 del D.L. 76 convertito in L. 120/2020, si evince che se le aziende- entro l'1.10.2020- non  hanno indicato il domicilio digitale sono sanzionate dal Conservatore del Registro Imprese, anche su segnalazione.
In risposta alle ns. segnalazioni la Camera di Commercio ci ha scritto quanto segue:
“L'art 37 Dl 76/2020 convertito in L 120/2020 ha previsto che:
a) domande di NUOVA iscrizione di impresa individuale o società: la domanda DEVE contenere la comunicazione di una PEC valida (attiva ed univoca) per l'impresa;
se manca la domanda va sospesa chiedendo la comunicazione della PEC; se non viene integrata, la domanda viene rifiutata;

b) domande di MODIFICA su imprese già iscritte (individuali o società) con PEC assente/revocata/inattiva/inesistente: applicazione di una SANZIONE PECUNIARIA e  ASSEGNAZIONE D'UFFICIO di un DOMICILIO DIGITALE."

In sostanza la CCIAA ritiene che solo se le aziende (già iscritte al R.I.) presentano una pratica e non hanno la pec vengono sanzionate mentre se i Comuni segnalano la mancanza ma queste ditte non presentano modifiche non possono essere sanzionate.

Vi chiediamo se l'interpretazione della ns. Camera di Commercio sia corretta oppure se è invece corretta la ns. tesi secondo cui l'art. 37 del D.L. 76/2020 prevede sanzioni (a cura del Conservatore della CCIAA) per quelle ditte (attive) che a tutt'oggi non hanno pec indipendentemente dal fatto che presentino o meno modifiche al Registro Imprese.

Sempre sull'argomento: poichè in sede di conversione del D.L.76/2020 la sanzione è stata triplicata quale è l'importo ? Dalla lettura coordinata con il c.c. abbiamo inteso 60 euro, è corretto?  Poichè in proposito la ns. CCIAA non ha risposto chiediamo il Vs. supporto.
Ringraziamo in anticipo.
Cordiali saluti.

riferimento id:56994

Data: 2020-12-22 09:15:45

Re:Mancanza pec delle aziende


Buongiorno, lo scrivente ufficio Suap ha segnalato alla locale CCIAA che molte aziende (sia individuali che società ) sono sprovviste della pec anche dopo l'1.10.2020 (fatto facilmente rilevabile dalla visura camerale). Secondo noi, dall'art. 37 del D.L. 76 convertito in L. 120/2020, si evince che se le aziende- entro l'1.10.2020- non  hanno indicato il domicilio digitale sono sanzionate dal Conservatore del Registro Imprese, anche su segnalazione.
In risposta alle ns. segnalazioni la Camera di Commercio ci ha scritto quanto segue:
“L'art 37 Dl 76/2020 convertito in L 120/2020 ha previsto che:
a) domande di NUOVA iscrizione di impresa individuale o società: la domanda DEVE contenere la comunicazione di una PEC valida (attiva ed univoca) per l'impresa;
se manca la domanda va sospesa chiedendo la comunicazione della PEC; se non viene integrata, la domanda viene rifiutata;

b) domande di MODIFICA su imprese già iscritte (individuali o società) con PEC assente/revocata/inattiva/inesistente: applicazione di una SANZIONE PECUNIARIA e  ASSEGNAZIONE D'UFFICIO di un DOMICILIO DIGITALE."

In sostanza la CCIAA ritiene che solo se le aziende (già iscritte al R.I.) presentano una pratica e non hanno la pec vengono sanzionate mentre se i Comuni segnalano la mancanza ma queste ditte non presentano modifiche non possono essere sanzionate.

Vi chiediamo se l'interpretazione della ns. Camera di Commercio sia corretta oppure se è invece corretta la ns. tesi secondo cui l'art. 37 del D.L. 76/2020 prevede sanzioni (a cura del Conservatore della CCIAA) per quelle ditte (attive) che a tutt'oggi non hanno pec indipendentemente dal fatto che presentino o meno modifiche al Registro Imprese.

Sempre sull'argomento: poichè in sede di conversione del D.L.76/2020 la sanzione è stata triplicata quale è l'importo ? Dalla lettura coordinata con il c.c. abbiamo inteso 60 euro, è corretto?  Poichè in proposito la ns. CCIAA non ha risposto chiediamo il Vs. supporto.
Ringraziamo in anticipo.
Cordiali saluti.
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La soluzione interpretativa coerente con la citata normativa è nel senso che l'obbligo sussiste A PRESCINDERE dalla attivazione di specifici adempimenti camerali.

Per le imprese individuali iscritte a Registro Imprese in caso di inadempienza, tuttavia, a differenza di quanto previsto per le società non scatterà immediatamente la sanzione. Il Conservatore del registro delle imprese, infatti, diffiderà l’impresa interessata a regolarizzare l’iscrizione entro 30 giorni.

https://www.to.camcom.it/tabella-sanzioni-ri-obbligo-di-comunicazione-della-pec

https://www.confcommerciopisa.com/obbligo-comunicazione-pec-registro-imprese-dal-1-ottobre-scattano-le-sanzioni/

https://www.feinar.it/pec-obbligatoria-scattano-le-sanzioni/#:~:text=Il%20Conservatore%20del%20registro%20delle,e%20massima%20di%20euro%201.548.

riferimento id:56994
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