Buongiorno, lo scrivente ufficio Suap ha segnalato alla locale CCIAA che molte aziende (sia individuali che società ) sono sprovviste della pec anche dopo l'1.10.2020 (fatto facilmente rilevabile dalla visura camerale). Secondo noi, dall'art. 37 del D.L. 76 convertito in L. 120/2020, si evince che se le aziende- entro l'1.10.2020- non hanno indicato il domicilio digitale sono sanzionate dal Conservatore del Registro Imprese, anche su segnalazione.
In risposta alle ns. segnalazioni la Camera di Commercio ci ha scritto quanto segue:
“L'art 37 Dl 76/2020 convertito in L 120/2020 ha previsto che:
a) domande di NUOVA iscrizione di impresa individuale o società: la domanda DEVE contenere la comunicazione di una PEC valida (attiva ed univoca) per l'impresa;
se manca la domanda va sospesa chiedendo la comunicazione della PEC; se non viene integrata, la domanda viene rifiutata;
b) domande di MODIFICA su imprese già iscritte (individuali o società) con PEC assente/revocata/inattiva/inesistente: applicazione di una SANZIONE PECUNIARIA e ASSEGNAZIONE D'UFFICIO di un DOMICILIO DIGITALE."
In sostanza la CCIAA ritiene che solo se le aziende (già iscritte al R.I.) presentano una pratica e non hanno la pec vengono sanzionate mentre se i Comuni segnalano la mancanza ma queste ditte non presentano modifiche non possono essere sanzionate.
Vi chiediamo se l'interpretazione della ns. Camera di Commercio sia corretta oppure se è invece corretta la ns. tesi secondo cui l'art. 37 del D.L. 76/2020 prevede sanzioni (a cura del Conservatore della CCIAA) per quelle ditte (attive) che a tutt'oggi non hanno pec indipendentemente dal fatto che presentino o meno modifiche al Registro Imprese.
Sempre sull'argomento: poichè in sede di conversione del D.L.76/2020 la sanzione è stata triplicata quale è l'importo ? Dalla lettura coordinata con il c.c. abbiamo inteso 60 euro, è corretto? Poichè in proposito la ns. CCIAA non ha risposto chiediamo il Vs. supporto.
Ringraziamo in anticipo.
Cordiali saluti.
Buongiorno, lo scrivente ufficio Suap ha segnalato alla locale CCIAA che molte aziende (sia individuali che società ) sono sprovviste della pec anche dopo l'1.10.2020 (fatto facilmente rilevabile dalla visura camerale). Secondo noi, dall'art. 37 del D.L. 76 convertito in L. 120/2020, si evince che se le aziende- entro l'1.10.2020- non hanno indicato il domicilio digitale sono sanzionate dal Conservatore del Registro Imprese, anche su segnalazione.
In risposta alle ns. segnalazioni la Camera di Commercio ci ha scritto quanto segue:
“L'art 37 Dl 76/2020 convertito in L 120/2020 ha previsto che:
a) domande di NUOVA iscrizione di impresa individuale o società: la domanda DEVE contenere la comunicazione di una PEC valida (attiva ed univoca) per l'impresa;
se manca la domanda va sospesa chiedendo la comunicazione della PEC; se non viene integrata, la domanda viene rifiutata;
b) domande di MODIFICA su imprese già iscritte (individuali o società) con PEC assente/revocata/inattiva/inesistente: applicazione di una SANZIONE PECUNIARIA e ASSEGNAZIONE D'UFFICIO di un DOMICILIO DIGITALE."
In sostanza la CCIAA ritiene che solo se le aziende (già iscritte al R.I.) presentano una pratica e non hanno la pec vengono sanzionate mentre se i Comuni segnalano la mancanza ma queste ditte non presentano modifiche non possono essere sanzionate.
Vi chiediamo se l'interpretazione della ns. Camera di Commercio sia corretta oppure se è invece corretta la ns. tesi secondo cui l'art. 37 del D.L. 76/2020 prevede sanzioni (a cura del Conservatore della CCIAA) per quelle ditte (attive) che a tutt'oggi non hanno pec indipendentemente dal fatto che presentino o meno modifiche al Registro Imprese.
Sempre sull'argomento: poichè in sede di conversione del D.L.76/2020 la sanzione è stata triplicata quale è l'importo ? Dalla lettura coordinata con il c.c. abbiamo inteso 60 euro, è corretto? Poichè in proposito la ns. CCIAA non ha risposto chiediamo il Vs. supporto.
Ringraziamo in anticipo.
Cordiali saluti.
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La soluzione interpretativa coerente con la citata normativa è nel senso che l'obbligo sussiste A PRESCINDERE dalla attivazione di specifici adempimenti camerali.
Per le imprese individuali iscritte a Registro Imprese in caso di inadempienza, tuttavia, a differenza di quanto previsto per le società non scatterà immediatamente la sanzione. Il Conservatore del registro delle imprese, infatti, diffiderà l’impresa interessata a regolarizzare l’iscrizione entro 30 giorni.
https://www.to.camcom.it/tabella-sanzioni-ri-obbligo-di-comunicazione-della-pec
https://www.confcommerciopisa.com/obbligo-comunicazione-pec-registro-imprese-dal-1-ottobre-scattano-le-sanzioni/
https://www.feinar.it/pec-obbligatoria-scattano-le-sanzioni/#:~:text=Il%20Conservatore%20del%20registro%20delle,e%20massima%20di%20euro%201.548.