Data: 2020-12-19 17:02:53

incarico a dipendente in pensione

L’art. 5, comma 9 D.L. 6.7.2012 N. 95, conv. in legge 135/2012, modificato da art. 6 legge 90/2014, prevede che :  E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ……….. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati……. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione…..

Abbiamo un dipendente che a fine anno verrà collocata in pensione per raggiungimento limite di età ed in possesso dei requisito contributivi. Detto dipendente è addetto all’ufficio segreteria/protocollo.

Visto l’articolo di cui sopra, secondo voi è ammissibile dare a tale ex dipendente, una volta che sarà in pensione, un incarico retribuito consistente in attività di “assistenza” (sostanzialmente affiancamento/supporto per le attività svolte finora), oppure tale attività deve considerarsi rientrante comunque in quelle di consulenza, quindi vietata (se non a titolo gratuito) ?

Ho letto dei commenti, che citano nota esplicativa del Ministero del 04.12.2014, secondo cui  attività che non presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 229 e ss. del codice civile, parrebbero escluse dal divieto (attività che si concretizzerebbe nel dare supporto nell’adozione di provvedimenti in applicazione di norme giuridiche che non presentino particolari difficoltà interpretative, richiedendo soltanto un’adeguata conoscenza delle norme stesse; casi quindi in cui tali soggetti non apportano la loro consulenza né una particolare attività di studio che esuli dalla normale conoscenza del caso concreto e della normativa da applicare), ritenendosi consentita la collaborazione alla normale attività amministrativa che non implica un ruolo direttivo che comporti supremazia nei confronti dei collaboratori aventi i medesimi compiti, nonché quella di revisione della stessa.

D’altro lato invece ho visto diversi atti di comuni che, in applicazione dell’art. 5 d.l. 95/2012 hanno conferito incarichi di collaborazione proprio per casi di affiancamento, ma tassativamente a titolo gratuito, ed ho anche letto che non possono essere dati incarichi per fare la stessa attività che veniva svolta dal dipendente finché era in servizio.

Grazie per l’aiuto,       

riferimento id:56992

Data: 2020-12-28 12:47:16

Re:incarico a dipendente in pensione

il divieto citato ha carattere perentorio e non può essere derogato (cfr. diverse Circolari FP del 2014 e 2015:  6/2014 e 4/2015)

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