Gentile Professore Chiarelli sono una sua allieva virtuale e la seguo su You tube e sui corsi Omniavis e mi trovo molto bene.
Avrei bisogno di avere un chiarimento.
Secondo lei quando si fa un'affidamento diretto per una prestazione artistica e quindi unica quali sono gli articoli del Dlgs 50/2016 da citare?
Fino a 75.000 euro si può citare l'art. 36 del Codice degli con deroga prevista dal DL 76/2020 ma per gli importi superiori?
Io ho trovato la seguente dicitura ovvero:
RITENUTO che la prestazione artistica proposta dalla--------i sia da considerarsi unica e per sua natura infungibile, in quanto nasce dall’esperienza e professionalità personali, per cui non può essere oggetto di procedure comparative e/o elettroniche;
RICHIAMATA la Delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Liguria n. 64 del 10/11/2014 la quale dichiara che la prestazione artistica, di per sé, non viene considerata appalto di un servizio, ma prestazione di opera professionale ed è consentita pertanto la collaborazione con l'Amministrazione al di fuori del mercato elettronico in ragione dell'unicità della prestazione stessa attraverso un determinato operatore economico;
Che dice va bene? Ci sono altri articoli da citare anche per le prestazioni sotto i 75.000 euro o sotto i 40.000 euro? Mi potrebbe chiarire questo dubbio? per me sarebbe molto imposrtante.
la ringrazio infinitamente
Ivana
Gentile Professore Chiarelli sono una sua allieva virtuale e la seguo su You tube e sui corsi Omniavis e mi trovo molto bene.
Avrei bisogno di avere un chiarimento.
Secondo lei quando si fa un'affidamento diretto per una prestazione artistica e quindi unica quali sono gli articoli del Dlgs 50/2016 da citare?
Fino a 75.000 euro si può citare l'art. 36 del Codice degli con deroga prevista dal DL 76/2020 ma per gli importi superiori?
Io ho trovato la seguente dicitura ovvero:
RITENUTO che la prestazione artistica proposta dalla--------i sia da considerarsi unica e per sua natura infungibile, in quanto nasce dall’esperienza e professionalità personali, per cui non può essere oggetto di procedure comparative e/o elettroniche;
RICHIAMATA la Delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Liguria n. 64 del 10/11/2014 la quale dichiara che la prestazione artistica, di per sé, non viene considerata appalto di un servizio, ma prestazione di opera professionale ed è consentita pertanto la collaborazione con l'Amministrazione al di fuori del mercato elettronico in ragione dell'unicità della prestazione stessa attraverso un determinato operatore economico;
Che dice va bene? Ci sono altri articoli da citare anche per le prestazioni sotto i 75.000 euro o sotto i 40.000 euro? Mi potrebbe chiarire questo dubbio? per me sarebbe molto imposrtante.
la ringrazio infinitamente
Ivana
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C'è un equivoco nel quesito nel senso che:
APPALTI: se la prestazione è di risultato e/o organizzata con una struttura complessa di mezzi (non il singolo) siamo nel codice (art. 63) qualora si dimostri che la prestazione è veramente infungibile (artista noto, di fama o peculiare). Non è che ogni artista può vantare la propria infungibilità perchè suona il flauto o altro che qualsiasi altro artista potrebbe fare!
INCARICHI PROFESSIONALI se siamo nella prestazione di mezzi (vedi corte conti). In questo caso sopra i 5000 euro comunicazione a corte conti, programma incarichi e tutti i limiti del caso!
QUINDI ATTENZIONE --- leggere linee guida anac 8
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida8