Per un avvio di attività di panificatore:
a) è attività libera?
b) la persona che vorrebbe cominciare non ha requisiti, può nominare un preposto come avviene per le attività di somministrazione?
Infine, l'attività passa sempre da SCIA comunale (quindi non assimiliabile ad attività agricola)?
Non comprendo bene la domanda.
L'attività di panificaizone è intesa quella artigianale di cui alla LR 18/2011. Tale LR ha introddo i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività. La norma parla di "responsabile dell'attività". Non essendo presenti altre specificazioni, si ritiene che tale responsabile possa essere anche un preposto. La LR indica che ne deve essere nominato uno per ogni unità locale. Semmai è da vedere se un'impresa individuale possa ammettere i requisiti in testa al preposto in funzione della qualifica artigiana, ma questo non è un problema ammirativo (la SCIA può comunque essere presentata).
Diverso è il caso della panificazione agricola. In teoria, l'imprenditore agricolo, fatta salva la principalità della materia prima propria usata per preparare il prodotto, può esercitare l'attività come attività connessa. In questo caso non si applicherebbe la LR 18/2011 ma solo il d.lgs. n. 228/01, quindi comunicaizone di attività di vendita diretta di prodotto agricolo trasformato al pari del vino, marmellata ecc.