Il nostro regolamento comunale in materia di NCC auto, uniforme a livello provinciale, prevede, come requisiti morali, gli stessi stabiliti per l’iscrizione al ruolo dei conducenti. Nel merito non ci siamo fatti particolari domande, avendo, fino a questo momento avuto solo casi di casellari nulli.
Il problema che è sorto ora, per il quale chiediamo un supporto, è il seguente. In questo periodo in cui non è ancora possibile emettere nuovi bandi, una ditta ha acquistato un’azienda esistente, presentando istanza di subingresso. Abbiamo rilasciato il titolo sulla base delle dichiarazioni sostitutive e avviato i controlli d’ufficio. Dal casellario, arrivato in questi giorni, risulta una sentenza di condanna irrevocabile a giugno 1988 per furto continuato in concorso commesso nel 1982, con beneficio della NON MENZIONE e della SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA. Purtroppo nel regolamento non è previsto nulla in merito alla non ostatività di condanne dopo 5 anni o in caso di sospensione condizionale della pena, come invece accade per le attività commerciali di vendita e di somministrazione. E’ invece prevista le necessità della “riabilitazione ai sensi dell’art. 178 e segg.c.p., ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa”.
Abbiamo sentito l’interessato il quale è parso in buona fede nell’affermare che di quella condanna di fatto se n’era dimenticato essendo passati tanti anni e chiedendo spesso il suo casellario per motivi di lavoro sul quel la condanna in questione non compare (ovvio avendo il beneficio della NON menzione).
Possiamo considerare la condanna non ostativa a mente dell’art. 166, comma 2 c.p. o dell’art. 445 cpp, comma due che riportiamo sotto? grazie
166, comma 2, c.p
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa
Art. 445 cpp: estratto
2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [101 c.p.]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena
anche io avrei citato l'art. 166 CP.
Dato che il requisito morale NON è previsto dalla legge ma saolo dal regolamento, già è molto dubbia la sua applicabilità. Fosse stata la legge a prevedere specificatamente la riabilitazione allora la si potrebbe ritenere necessaria. Dato che si tratta di un regolamento, opterei per l'applicazione del CP e quindi dell'art. 166