Data: 2020-12-12 11:00:19

Verifica requisito professionale per commercio su aapp tardivo

Buongiorno.

Il 03/04/2019 una ditta individuale ha presentato comunicazione di subingresso in posteggio del mercato per il settore alimentare, nella quale ha dichiarato che Il requisito professionale posseduto dal preposto era stato conseguito a seguito di frequentazione del corso abilitante per iscrizione al REC nel 2004, tenuto presso la Confcommercio di Belvedere Marittimo (Regione Calabria).

In data 08/04/2019 ho inoltrato una prima richiesta alla Camera di Commercio della Provincia di Cosenza per verificare eventuale iscrizione al REC.

Non avendo avuto risposta, Il 19/04/2019 ho richiesto riscontro del requisito professionale alla Regione senza alcun esito.
Il 20/06/2019 ho sollecitato una risposta sia alla Camera di Commercio che alla Regione.

Il 27/06/2019 la Camera di Commercio ha risposto che l’attestato non era stato conseguito presso tale ente, suggerendo di inoltrare la richiesta all’associazione presso cui era stato conseguito l’attestato.

Anche l’ulteriore richiesta dell’11/07/2019 presso l’associazione di categoria  di Cosenza (non ho trovato indirizzi di quella di Belvedere Marittimo) non ha ottenuto alcun riscontro.

In previsione dei rinnovi delle concessioni ho fatto un ultimo tentativo presso la Regione Calabria, ritenendo, purtroppo erroneamente, che la concessione nella quale era subentrato il titolare della ditta scadesse il 31/12/2020. In realtà solo successivamente mi sono resa conto che il titolo originale, rilasciato in seguito a bando di concorso del 2016, scadrà nel 2029.

Questa volta la Regione ha risposto tempestivamente, dicendo che  non risulta presente nei registri della Regione Calabria, Ufficio di Cosenza, alcun attestato rilasciato a nome del preposto.

Considerato che quest’ultima richiesta e la successiva risposta sono state effettuate in ritardo rispetto alla  data del subingresso e che la verifica non può essere finalizzata al rinnovo della concessione, cosa devo fare?

Grazie

Virna Seravalle

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Data: 2020-12-14 11:18:24

Re:Verifica requisito professionale per commercio su aapp tardivo

Prima di intervenire io sentieri anche la confcommercio di Cosenza per fugare l'ultimo dubbio. E' probabile che nel 2004 il soggetto abbia fatto un mero corso professionale o sanitario ma senza valenza abilitante. Se è così,  a prescindere dalle procedure di rinnovo, ciò che è rilevante è che sei venuta a conoscenza dell'esercizio in assenza dei requisiti. Questo implica la necessità di intervenire con la sanzione amministrativa, con la dichiarazione di interruzione attività e con la notizia di reato per falsa dichiarazione. Vedi art. 116 comma 1 e art. 127, comma 1, lett. a) della LR 62/2018; art. 19, comma 6 della legge 241/90; art. 21-nonies, comma 2-bis della stessa legge 241/90.

Per l'esercizio del potere di autotutela (mutuabile per il controllo SCIA ai sensi dell'art. 19, comma 4 della legge 241/90) puoi vedere la sentenza del CdS n. 6331/2019 e il TAR Roma n. 10702/2020: quando c'è una "bugiarda" rappresentazione della realtà si può intervenire a prescindere dal riconoscimento processuale della falsità formale. Ti incollo un pezzo della sentenza del TAR citata:

[i]In altri termini, il superamento del rigido limite temporale di 18 mesi per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21 nonies L. n. 241 del 1990 e, quindi, in tema di S., per l'esercizio "tardivo" dei poteri repressivo/sanzionatori di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, condizionato, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 citata legge, agli stessi presupposti di cui all'art. 21 nonies, è ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui il soggetto segnalante abbia rappresentato uno stato preesistente - anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti - diverso da quello reale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13.01.2020, n. 323; TAR Campania, Salerno, sez. II, 4.02.2019, n. 217).[/i]

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