Buongiorno
Ho il caso del decesso del titolare di una farmacia. La ATS ci segnala che trovandoci in presenza di un unico erede la partita IVA della farmacia deve essere mantenuta in quanto si tratta di "gestione provvisoria dell'esercizio" la quale pertanto mantiene invariato anche il relativo codice identificativo. La stessa ATS riferisce che a seguito ella nostra comunicazione sarà emesso un provvedimento di "Autorizzazione alla gestione provvisoria mortis causa" che la stessa ATS trasmetterà alla Agenzia Entrate.
Si chiede quali siano gli le comunicazioni e gli adempimenti da svolgere presso il SUAP e presso il Registro imprese.
In regione Lombardia la competenza in materia di farmacie è in capo alla Regione stessa per il tramite delle ATS.
Il SUAP non ha una competenza diretta (le dgr prevedono la presentazione delle pratiche direttamente ad ATS).
Idem per la partita iva.
Ha invece competenza per le attività secondarie quali ad esempio il commercio al dettaglio dei prodotti “non farmaceutici”.
Certo ... la competenza è dell'ATS ... ma il problema è un mix di natura fiscale e amministrativa ...
Secondo l'ATS, in questo caso di unico erede, non deve essere richiesta una nuova Partita IVA.
Questo in base al presupposto che l'erede sta gestendo un'attività di cui è diventato proprietario ma non è subentrato nella titolarità della farmacia.
L'ATS emetterà quindi una "Autorizzazione alla gestione provvisoria mortis causa" ma la farmacia continuerà ad essere identificata con la originaria Partita IVA e lo stesso numero Identificato regionale. Come se la ditta rimanesse fiscalmente, amministrativamente e giuridicamente la stessa ma in veste di gestione dell'eredità e quindi rappresentate da un erede, in questo caso l'unico erede.
Il problema è che l'Agenzia delle Entrate mi ribadisce che l'Erede deve richiedere una nuova Partita IVA indicando nel Quadro E la partita IVA del de cuius che verrà così automaticamente cessata.
La stessa CCIAA non prevede che una ditta individuale possa essere gestita da un erede, il quale, dato che prosegue l'attività come imprenditore, deve essere iscritto alla CCIAA.
Tra l'altro la morte dell'imprenditore è motivo di cancellazione d'ufficio della posizione in CCIAA qualora non lo facessero gli eredi.
Tralascio i problemi denunce Inps, Inail e assunzioni.
A tutto questo si aggiunge - come giustamente sottolinea lei - il problema SUAP che è competente "per le attività secondarie quali ad esempio il commercio al dettaglio dei prodotti "non farmaceutici".
Se la Partita IVA non cambia perché di fatto non cambia il "titolare" della Farmacia - e qui chiedo a Lei delucidazioni - cosa va comunicato al Comune e ATS tramite il SUAP?
Devo solo segnalare il decesso e che quindi cambia la denominazione della ragione sociale (Eredi di ......) oltre al rappresentante di fatto?
Oppure segnalo un vero e proprio subentro di un nuovo soggetto (che però andrebbe a cozzare con le risultanze in ATS dove l'impresa di fatto non è cambiata)?
Capisco che è molto complicato ...
Grazie
Premetto che non sono un esperto in materia fiscale, per cui su questi aspetti non posso essere utile...
L’art. 12, comma 12, della L. n. 475 del 1968, in combinato disposto con l’art. 7 (come modificato dal DL n. 1/2012), commi 9 e 10 della legge 362/1991, prevede che alla morte del titolare di una farmacia gli eredi possano, entro un anno, effettuare il trasferimento della titolarità in favore di farmacista avente i necessari requisiti. Per un anno gli eredi possono continuare l’attività in via provvisoria servendosi di un direttore farmacista.
Se il figlio ha il requisito di farmacista ed è unico erede potrebbe anche subentrare direttamente (ovviamente con una sua impresa con nuova PIva).
Qui trovi un modello di comunicazione [url=http://www.asl.como.it/index.php/assistenza-farmaceutica-moduli.html?download=972:modulo-di-richiesta-per-la-gestione-provvisoria-della-farmacia-da-parte-degli-eredi]http://www.asl.como.it/index.php/assistenza-farmaceutica-moduli.html?download=972:modulo-di-richiesta-per-la-gestione-provvisoria-della-farmacia-da-parte-degli-eredi[/url]
Per la parte SUAP - commercio di fatto non esiste una previsione normativa per il vicinato come invece avviene per gli itineranti (art. 25 l.r. 6/2010), che prevede che il subentrante per causa di morte possa continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare...
Vedi qui: [url=https://www.studiocataldi.it/guide_legali/successione/comunione-ereditaria.asp]https://www.studiocataldi.it/guide_legali/successione/comunione-ereditaria.asp[/url]
Suggerisco di presentare al SUAP comunicazione da parte dell’erede che continua l'attività (comunione di fatto).