Data: 2020-12-10 13:40:17

Rimborso T.O.S.A.P. previsto dalla Legge 13/10/2020 di conversione DL 104/2020

Il ns. Comune ha una fiera annuale di due giornate a settembre. I commercianti su area pubblica sono tenuti al versamento del tributo entro il 31 gennaio di ciascun anno. In base al dettato della Legge citata in oggetto ed alla nota di seguito indicata, siamo tenuti a rimborsare il tributo già a suo tempo introitato? E, di conseguenza, anche gli spuntisti che hanno acquisito la presenza sulla fiera erano esonerati dal pagamento?

La GU n. 253 del 13 ottobre pubblica la Legge di conversione  del DL 14 agosto 2020 n. 104 (misure urgenti per rilancio economia)
Nell'ambito della Legge di conversione è stato modificato l'art. 109 e il comma 1-bis dell'art. 181 del DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020 il cui testo aggiornato è ora il seguente: 1bis: in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 i titolari di concessione o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al DL 31 marzo 1998 n.114, [u]sono esonerati dal 1 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del DL 15-12-1997 n.446 . Ai sensi del comma 1ter art.181 i Comuni sono tenuti a rimborsare le somme eventualmente versate a tale titolo dagli operatori nel periodo indicato.

riferimento id:56892

Data: 2020-12-14 09:22:33

Re:Rimborso T.O.S.A.P. previsto dalla Legge 13/10/2020 di conversione DL 104/2020

Incollo, ad uso di tutti, le disposizioni in commento (commi 1-bis e 1-ter):

[i]1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis[/i]

La disposizione ha una portata ampia: concessioni oppure autorizzazioni, senza indicare distinzioni. Questo porta a ritenere che si applichi a tutte le fattispecie, quindi anche agli spuntisti e ai concessionari temporanei. Relativamente al periodo, occorre che l'occupazione (fattispecie impositiva) sia avvenuta nel periodo predetto a prescindere dal tempo dell'effettivo versamento.

riferimento id:56892
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it