Gentile Simone, è necessario, ovvero obbligatorio, tenere un registro per l'attività di noleggio senza conducente?
E ancora: un commerciante di auto usate può usufruire della agevolazione relativa al passaggio di proprietà (il cosidetto mini atto)?
Ti chiedo, nei limiti del possibile, di darmi una risposta entro domani a metà mattinata.
Ciao
Carmelo
Gentile Simone, è necessario, ovvero obbligatorio, tenere un registro per l'attività di noleggio senza conducente?
[color=red]L'obbligo esisteva fino al 2001, poi è stato soppresso con il DPR 480 di quell'anno. E' sufficiente rilasciare ricevuta.[/color]
E ancora: un commerciante di auto usate può usufruire della agevolazione relativa al passaggio di proprietà (il cosidetto mini atto)?
[color=red]La minivoltura è l'atto con cui si trascrive presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) il passaggio di proprietà di un veicolo a favore di un soggetto abilitato alla vendita dei veicoli ai fini della rivendita dello stesso.
Tale atto viene definito "minivoltura" in quanto è sottoposto ad una procedura semplificata e al versamento dei soli "diritti "connessi al procedimento .
Scopo della minivoltura è consentire che il veicolo destinato alla rivendita possa essere posto in esenzione dal pagamento della tassa automobilistica così come previsto dall'art.36 del D.L. 23 febbraio 1995, n.41convertito in L. n.85 del 22 marzo 1995 (legge Dini), nonchè di fruire delle agevolazioni in materia di I.V.A.
Di solito fai la mini voltura quando vendi l'auto a un commerciante. Questi, essendo operatore del settore e titolare di partita iva può richiedere il "trapasso del veicolo" a nome suo pagando molto meno di quanto pagherebbe un privato.
Successivamente, alla rivendita del veicolo ad una terza persona (privato), questa pagherà la voltura per intero.
Vedi anche:
Circolare 5 del 22.07.02
OGGETTO Art. 2 del D.L. 8 luglio 2002, n.138. Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica per l'acquisto di autoveicoli.
http://www.diritto.it/rubriche/normativa/circolari/circ_22_07_02_05.html
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-23/Esenzioni-151419_PRN.shtml
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Ti chiedo, nei limiti del possibile, di darmi una risposta entro domani a metà mattinata.
[color=red]Spero di aver fatto in tempo[/color]
Gentile Simone,
Ho una società di servizi al turista( noleggio bike, scooter,escursioni ed altro) con sede legale in centro a Trapani. A breve vorrei avviare una società per il noleggio auto.
Secondo quanto prevede l'attività di noleggio auto, dovrei custodire tutte le autovetture presso un parcheggio custodito e quindi dovrei affittare un'area custodita per adibirla a parcheggio(spero aver capito bene).
Qualora acquisto le auto in leasing, io titolare del noleggio auto non sono il proprietario delle auto; mi chiedevo se posso appoggiarmi all'area custodita della concessionaria dove acquisto le auto con leasing visto che i reali proprietari sono coloro che mi hanno concesso il leasing.
Spero esser stato chiaro.
Grazie sempre per la sue preziose delucidazioni
Salvatore
Gentile Simone,
Ho una società di servizi al turista( noleggio bike, scooter,escursioni ed altro) con sede legale in centro a Trapani. A breve vorrei avviare una società per il noleggio auto.
Secondo quanto prevede l'attività di noleggio auto, dovrei custodire tutte le autovetture presso un parcheggio custodito e quindi dovrei affittare un'area custodita per adibirla a parcheggio(spero aver capito bene).
Qualora acquisto le auto in leasing, io titolare del noleggio auto non sono il proprietario delle auto; mi chiedevo se posso appoggiarmi all'area custodita della concessionaria dove acquisto le auto con leasing visto che i reali proprietari sono coloro che mi hanno concesso il leasing.
Spero esser stato chiaro.
Grazie sempre per la sue preziose delucidazioni
Salvatore
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Il quesito è chiarissimo.
Ben puoi utilizzare un'area anche di terzi (fai un contratto di locazione o comodato con il proprietario) ed usare i loro veicoli in leasing.
Immagino si tratti di NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE, quindi non vi sono ulteriori ostacoli.
Presenta la pratica in Comune tramite PEC sia nel Comune dove hai la sede legale che nel Comune dove si trova il deposito.
Se occorre aiuto per la compilazione della documentazione chiedi un preventivo a staff@omniavis.it, altrimenti fatti aiutare dal Commercialista di fiducia.
BUON LAVORO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n.481
in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 Febbraio 2002
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di
veicoli senza conducente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n.
340; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2000: "Analisi
tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23
maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001:
"Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle
pubbliche amministrazioni" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001; Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001; Acquisito il
parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati, IX commissione, e del Senato della Repubblica, 1a
commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 20 novembre 2001 e del 14 novembre 2001; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001; Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza conducente e' sottoposto a denuncia di inizio attivita' da
presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio e' la sede legale
dell'impresa e al comune nel cui territorio e' presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per
il cui esercizio si presenta la denuncia.
Art. 2.
1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare l'esercizio dell'attivita' nei casi
previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica
sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attivita' di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine
di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per
i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprieta' dei
soggetti nei cui confronti e' stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
Art. 3.
1. E' abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. La disposizione di cui al comma 5,
dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attivita' di cui
al presente regolamento anziche' alla licenza.