Data: 2020-12-09 08:40:35

Verifica requisito professionale acconciatore

E' abilitante un attestato rilasciato nel 2010 a seguito di percorso sperimentale di istruzione e formazione professionale per acconciatore di durata triennale?
Secondo la scuola che ha rilasciato l'attestato sarebbe necessario un anno integrativo...

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Data: 2020-12-09 10:09:55

Re:Verifica requisito professionale acconciatore

L'art. 3 della L. 174/2005 prevede che per esercitare l'attività è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale [u]previo superamento di un esame tecnico-pratico[/u] [b]preceduto[/b] dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico.

Ti riporto questa sintesi attinente al tuo caso:
[i]L’attività di acconciatore può essere svolta anche al temine del [u]percorso sperimentale di formazione
professionale[/u] (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF). Il percorso prevede la frequenza di un corso
sperimentale di istruzione e formazione professionale di [u]durata triennale[/u] in assolvimento dell'obbligo di
istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media). [u]Al
superamento degli esami finali si consegue la qualifica di "operatore del benessere: acconciatore" che [b]non
costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore[/b][/u]. [b][color=red]Al triennio deve seguire la frequenza
di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del
diploma di tecnico e dell’attestato di specializzazione che abilita all’esercizio della professione[/color][/b] (sarà
necessario sostenere sia l’esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in
quanto il titolo di "tecnico dell’acconciatura" non è valido per l’esercizio della professione). [/i]

Fonte: [url=http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/images/stories/REQUISITI%20PROFESSIONALI%20PER%20ATTIVITA%20ACCONCIATORE.pdf]http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/images/stories/REQUISITI%20PROFESSIONALI%20PER%20ATTIVITA%20ACCONCIATORE.pdf[/url]

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Data: 2020-12-16 08:21:06

Re:Verifica requisito professionale acconciatore

MI INSERISCO nel discorso.
il link allegato dice:
Restano, al contrario, validi i diplomi e gli attestati professionali rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 174/2005 a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, di durata biennale (conclusi entro l’anno formativo 2008/2009) [u][b]o triennale (conclusi entro l’anno formativo 2009/2010).[/b[/u]]
Quindi a mio avviso se il diploma triennale è stato conseguito nel 2010 è sufficiente

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Data: 2020-12-16 09:56:30

Re:Verifica requisito professionale acconciatore

L'attestato in oggetto è stato rilasciato "[i]a seguito di percorso sperimentale di istruzione e formazione professionale[/i]" e non "a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti".

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Data: 2020-12-18 11:47:41

Re:Verifica requisito professionale acconciatore

Buongiorno, mi introduco nuovamente perché ho lo stesso problema.
Nel mio caso la scuola sostiene che la ragazza è abilitata e mi allega una lettera di chiarimenti  Regione Lombardia che allego.
Ho bisogno di aiuto.
grazie

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Data: 2021-01-19 13:04:58

Re:Verifica requisito professionale acconciatore

Buongiorno,
riprendo questo post, per chiedere vostro parere alla luce dei chiarimenti esposti da  Regione Lombardia che avevo messo in allegato.
grazie

riferimento id:56872

Data: 2021-01-20 07:42:55

Re:Verifica requisito professionale acconciatore

L'interpretazione di Regione ? chiara:
[i]Per quanto concerne gli allievi dei percorsi di ?Operatore del benessere: Acconciatura? ? e denominazioni previgenti - a partire dall?a.s. 2010/2011, essendo conclusa la fase transitoria, con l?acquisizione della Qualifica triennale in DDIF non ottengono pi? l?abilitazione all?esercizio della professione, a differenza di quanto avvenuto per i qualificati negli anni precedenti.[/i]

Tuttavia questo non mi risulta scritto nella normativa.

Il Comune di Milano invece sembrerebbe andare in altra direzione, anche se in effetti ? pi? ambiguo:

[i]Restano, al contrario, validi i diplomi e gli attestati professionali rilasciati prima dell?entrata in vigore della
legge 174/2005 a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici
competenti, di durata biennale (conclusi entro l?anno formativo 2008/2009) o triennale (conclusi entro l?anno
formativo 2009/2010).

L?attivit? di acconciatore pu? essere svolta [u][b]anche[/b][/u] al temine del percorso sperimentale di formazione
professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione ? DDIF).[/i]

Quell'anche sembrerebbe distinguere dal caso precedente.

Ti ricordo che si applica l'art. 19. c. 3 SOLO [u]in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti[/u]... se non ? accertata...

Agli atti hai anche la risposta della scuola che ha rilasciato il titolo dove mi sembra di capire che sostenga che ? valido. 

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