E' abilitante un attestato rilasciato nel 2010 a seguito di percorso sperimentale di istruzione e formazione professionale per acconciatore di durata triennale?
Secondo la scuola che ha rilasciato l'attestato sarebbe necessario un anno integrativo...
L'art. 3 della L. 174/2005 prevede che per esercitare l'attività è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale [u]previo superamento di un esame tecnico-pratico[/u] [b]preceduto[/b] dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico.
Ti riporto questa sintesi attinente al tuo caso:
[i]L’attività di acconciatore può essere svolta anche al temine del [u]percorso sperimentale di formazione
professionale[/u] (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF). Il percorso prevede la frequenza di un corso
sperimentale di istruzione e formazione professionale di [u]durata triennale[/u] in assolvimento dell'obbligo di
istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media). [u]Al
superamento degli esami finali si consegue la qualifica di "operatore del benessere: acconciatore" che [b]non
costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore[/b][/u]. [b][color=red]Al triennio deve seguire la frequenza
di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del
diploma di tecnico e dell’attestato di specializzazione che abilita all’esercizio della professione[/color][/b] (sarà
necessario sostenere sia l’esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in
quanto il titolo di "tecnico dell’acconciatura" non è valido per l’esercizio della professione). [/i]
Fonte: [url=http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/images/stories/REQUISITI%20PROFESSIONALI%20PER%20ATTIVITA%20ACCONCIATORE.pdf]http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/images/stories/REQUISITI%20PROFESSIONALI%20PER%20ATTIVITA%20ACCONCIATORE.pdf[/url]
MI INSERISCO nel discorso.
il link allegato dice:
Restano, al contrario, validi i diplomi e gli attestati professionali rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 174/2005 a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, di durata biennale (conclusi entro l’anno formativo 2008/2009) [u][b]o triennale (conclusi entro l’anno formativo 2009/2010).[/b[/u]]
Quindi a mio avviso se il diploma triennale è stato conseguito nel 2010 è sufficiente
L'attestato in oggetto è stato rilasciato "[i]a seguito di percorso sperimentale di istruzione e formazione professionale[/i]" e non "a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti".
Buongiorno, mi introduco nuovamente perché ho lo stesso problema.
Nel mio caso la scuola sostiene che la ragazza è abilitata e mi allega una lettera di chiarimenti Regione Lombardia che allego.
Ho bisogno di aiuto.
grazie
Buongiorno,
riprendo questo post, per chiedere vostro parere alla luce dei chiarimenti esposti da Regione Lombardia che avevo messo in allegato.
grazie
L'interpretazione di Regione ? chiara:
[i]Per quanto concerne gli allievi dei percorsi di ?Operatore del benessere: Acconciatura? ? e denominazioni previgenti - a partire dall?a.s. 2010/2011, essendo conclusa la fase transitoria, con l?acquisizione della Qualifica triennale in DDIF non ottengono pi? l?abilitazione all?esercizio della professione, a differenza di quanto avvenuto per i qualificati negli anni precedenti.[/i]
Tuttavia questo non mi risulta scritto nella normativa.
Il Comune di Milano invece sembrerebbe andare in altra direzione, anche se in effetti ? pi? ambiguo:
[i]Restano, al contrario, validi i diplomi e gli attestati professionali rilasciati prima dell?entrata in vigore della
legge 174/2005 a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici
competenti, di durata biennale (conclusi entro l?anno formativo 2008/2009) o triennale (conclusi entro l?anno
formativo 2009/2010).
L?attivit? di acconciatore pu? essere svolta [u][b]anche[/b][/u] al temine del percorso sperimentale di formazione
professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione ? DDIF).[/i]
Quell'anche sembrerebbe distinguere dal caso precedente.
Ti ricordo che si applica l'art. 19. c. 3 SOLO [u]in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti[/u]... se non ? accertata...
Agli atti hai anche la risposta della scuola che ha rilasciato il titolo dove mi sembra di capire che sostenga che ? valido.