Data: 2012-06-05 11:15:50

Termine per rilascio autorizzazione distributore di carburanti

Salve,
nel procedere ad una mappatura dei procedimenti SUAP, completa anche dei termini, è emerso un forte dubbio sui termini per il rilascio dell'autorizzazione per un distributore di carburanti. Qual è la norma dalla quale si desumono i termini? Guardando in rete, non c'è uniformità nelle varie schede procedurali che sono pubblicate: chi dice 60gg, chi 90gg, chi rimanda genericamente al DPR 160/2010 (in tal caso come si deducono i termini conclusivi dall'articolo 7 sul procedimento ordinario? 30+30?!!), chi rimanda alla LRT 28/2005. Che confusione!
Grazie

riferimento id:5685

Data: 2012-06-05 18:08:48

Re:Termine per rilascio autorizzazione distributore di carburanti


Salve,
nel procedere ad una mappatura dei procedimenti SUAP, completa anche dei termini, è emerso un forte dubbio sui termini per il rilascio dell'autorizzazione per un distributore di carburanti. Qual è la norma dalla quale si desumono i termini? Guardando in rete, non c'è uniformità nelle varie schede procedurali che sono pubblicate: chi dice 60gg, chi 90gg, chi rimanda genericamente al DPR 160/2010 (in tal caso come si deducono i termini conclusivi dall'articolo 7 sul procedimento ordinario? 30+30?!!), chi rimanda alla LRT 28/2005. Che confusione!
Grazie
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IO ritengo che la procedura sia a SCIA ad efficacia immediata. Ne sono convinto e sto dando indicazioni in tal senso almeno da un paio di anni.
Se però non accedi a questa interpretazione ed opti (ma non lo fare) per la tesi dell'autorizzazione il termine è stabilito dal Dlgs 32/1998 "Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non e' comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, puo' annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso."

QUINDI 90 giorni a SILENZIO-ASSENSO.

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