Nella condizione di congedo straordinario per dottorato di ricerca o negli altri casi di aspettativa di legge, secondo gli esperti Omniavis, è consentita l'attività di formazione? Non sembrerebbe infatti rinvenibile alcun impedimento poiché, anche se il dipendente fosse in servizio, l'attività potrebbe essere ricondotta ai casi di cui all'art. 53 co. 6 d.lgs. 165/2001... e quindi, tra l'altro, neanche soggetta a previa autorizzazione...
riferimento id:56842
Nella condizione di congedo straordinario per dottorato di ricerca o negli altri casi di aspettativa di legge, secondo gli esperti Omniavis, è consentita l'attività di formazione? Non sembrerebbe infatti rinvenibile alcun impedimento poiché, anche se il dipendente fosse in servizio, l'attività potrebbe essere ricondotta ai casi di cui all'art. 53 co. 6 d.lgs. 165/2001... e quindi, tra l'altro, neanche soggetta a previa autorizzazione...
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Durante il periodo di aspettativa il rapporto di servizio rimane attivo ed a mio avviso occorre verificare il rispetto dell'art. 53.
Quindi OK a formazione ma previa comunicazione e verifica dell'incompatibilità.