Data: 2020-12-03 23:27:09

commercio itinerante su area pubblica con merce a terra. Quale sanzione?

Caso: commercio itinerante su area pubblica con merce esposta su banchi a terra. Il commerciante ha regolare titolo che consente il commercio itinerante e non è titolare di altro posteggio).

Località: Regione Veneto

Riferimenti normativi considerati:
- Dlgs n° 114 del 31.03.1998;
- Legge Regionale n° 10 del 06.04.2001 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche;
- "Regolamento comunale in cui si prevede, all'art. 8 c.3 che "L’attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l’attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra, bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa."
...Sanzioni: Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall’articolo 5, commi 10, 11, 12, 13 e 14 dall’articolo 8, commi 5 , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 516 ad EURO 3.098, di cui all’art. 29, comma 2 del decreto legislativo.  Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali e regionali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di EURO 50 ad un massimo di EURO 500, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell’art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l’occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio.

Domanda: qual'è sanzione comminare? È applicabile l'art 29 del D.lgs. 114/98 (PMR 5.164 + sequestro merce)? Oppure il regolamento comunale?

In ttesa di una delucidazione, Vi ringrazio anticipatamente.

riferimento id:56835

Data: 2020-12-06 12:56:18

Re:commercio itinerante su area pubblica con merce a terra. Quale sanzione?

In generale, posso dirti che sulle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni e i principi della legge 689/81, questo a prescindere che tu lo scriva o meno nel tuo regolamento.

In base la principio di legalità di cui all’art. 1 della legge citata, le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
Applicare sanzioni per situazioni non previste esplicitamente dalla legge come sanzionabili (… soltanto nei casi…) ma ritenute solamente analoghe, impedirebbe ai cittadini di conoscere i comportamenti cui devono attenersi e darebbe il potere all’autorità competente di decidere arbitrariamente se applicare o meno una sanzione. Questa cosa non sarebbe compatibile con lo stato di diritto.

Quindi, andando a vedere la normativa di rango superiore al regolamento comunale, è possibile trovare i presupposti specifici per l’applicazione della sanzione senza ricorre a quella regolamentare di cui all’art. 7-bis TUEL

All’art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 114/98 troviamo:
[i]Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.[/i]

La deliberazione alla quale ci si riferisce è la regolamentazione comunale che trova presupposto normativo all’art. 28, commi 15 e 16 dello stesso d.lgs. n. 114/98 ai sensi del qua: (nella regolamentazione comunale…) [i]Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.[/i]

Io applicherei questa che non prevede il sequestro

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