L’art. 127 della Legge Regionale 62/2018 - Decadenza del titolo abilitativo per l’attività commerciale su aree pubbliche - al comma 1 lettera - e-bis cita quanto segue: “[i]decorsi 180 giorni dall’avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l’occupazione del posteggio stesso[/i]”.
La riscossione coattiva viene attivata quando le somme dovute al Comune per entrate, sanzioni ed interessi non vengono versate dal contribuente entro i termini stabiliti, in questo caso si fa riferimento al COSAP.
Il recupero del credito prevede 4 fasi a cui corrisponde un progressivo maggiore onere per il contribuente:
• Invito o sollecito al pagamento;
• Ingiunzione al pagamento ora avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali;
• Azione cautelare;
• Azione esecutiva.
Ai fini dell’inizio della decorrenza dei 180 giorni dell’avvio della riscossione coattiva delle somme COSAP a cui fa riferimento il codice del commercio, vorrei sapere a quale fase bisogna fare riferimento per poter prevedere già la decadenza del titolo abilitativo. In attesa di riscontro, ringrazio e saluto.
La legge regionale deve armonizzarsi con il regolamento COSAP e con le procedure comunali di riscossione. Diciamo che spetta all’amministrazione comunale stabilire questo termine e renderlo noto al debitore con la comunicazione di avvio procedimento “amministrativa” sulla eventuale decadenza.
Io bypasserei il mero invito/sollecito al pagamento che si può trattare come un semplice promemoria al fine del pagamento spontaneo (non coattivo). Ai sensi dell’art. 2 del RD n. 639/1910, [i]il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta….[/i]
All’ingiunzione si accompagnerà l’avvio procedimento per la decadenza ex art. 127