COVID: monitoraggio sulla diffusione nei VISONI e conseguenze
[img width=300 height=199]https://www.themapreport.com/wp-content/uploads/2020/11/visoni-2.jpg[/img]
[color=red][b]MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 novembre 2020 [/b][/color]
Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente
eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attivita' di
sorveglianza sul territorio nazionale. (20A06501)
(GU n.291 del 23-11-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto l'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
che nell'elencare le malattie infettive e diffusive degli animali a
cui si applicano le disposizioni dello stesso regolamento prevede che
il Ministro della salute con speciali ordinanze puo' riconoscere il
carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, che all'articolo 2 prevede
che al Ministero della salute sono devolute le attribuzioni dell'Alto
commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984,
recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive
degli animali nella Comunita' economica europea», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali», in particolare l'articolo 2;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato che l'OIE (Organizzazione mondiale per la sanita'
animale) ha raccomandato sin dall'esordio della pandemia di
utilizzare un approccio One Health per condividere informazioni e
condurre una valutazione del rischio mirata a decidere, sotto il
profilo epidemiologico, se testare un animale che ha avuto contatti
stretti con una persona/proprietario infetto da COVID-19;
Considerato che dal mese di aprile 2020 alcuni Paesi europei hanno
notificato casi di SARS CoV-2 in allevamenti di visoni;
Preso atto che gli esami di laboratorio effettuati nei predetti
allevamenti hanno confermato la presenza del virus SARS-CoV-2 e che
dalle indagini epidemiologiche eseguite sembra che la trasmissione
sia legata al salto di specie uomo-visone, e che le medesime indagini
hanno messo in evidenza una notevole capacita' del SARS-CoV- 2 di
trasmettersi tra i visoni, in tempi rapidi e su ampia scala;
Rilevato altresi' che sulla base delle nuove evidenze scientifiche,
nonche' delle comunicazioni delle Autorita' danesi, il virus
SARS-COV-2 isolato a fine ottobre 2020 negli allevamenti di visoni e
nell'uomo ha mostrato una mutazione su una regione rilevante per la
risposta immune e che potrebbe pertanto influire sull'efficacia dei
vaccini attualmente in via di sviluppo;
Considerato che sulla base delle prime informazioni ricevute dalle
Autorita' di altri Paesi europei, la Direzione generale della sanita'
animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della salute
ha disposto inizialmente, con nota DGSAF prot. n. 11120 del 14 maggio
2020, il censimento degli allevamenti di visoni e l'esecuzione di
visite in allevamento per verificare l'eventuale presenza di sintomi
respiratori, gastroenterici o fenomeni di mortalita' anomala;
Considerato che con nota DGSAF prot. n. 16241 del 21 luglio 2020 e'
stata reiterata la richiesta di intensificare la sorveglianza clinica
negli allevamenti di visoni per individuare sintomi clinici ed
eventuali fenomeni di mortalita' anomala, successivamente integrata
con ulteriore nota DGSAF prot. n. 19759 del 9 settembre 2020;
Considerato che a seguito del riscontro di positivita' per SARS
CoV-2 di un visone in un allevamento che ospita circa 26.600 capi, il
Dipartimento veterinario dell'ATS Valpadana competente
sull'allevamento, a scopo cautelativo ed in attesa degli esiti degli
approfondimenti diagnostici, ha disposto il blocco della
movimentazione in uscita di animali, veicoli, attrezzature e liquami
e l'applicazione del protocollo e delle misure anti Covid-19, nonche'
l'avvio di ulteriori approfondimenti diagnostici;
Rilevato che dai controlli virologici effettuati nell'azienda sono
state individuate altre due reazioni al SARS-CoV-2, di cui l'ultima
il 6 novembre 2020 in un soggetto asintomatico;
Vista la richiesta della Regione Lombardia finalizzata ad ottenere
l'autorizzazione alla macellazione degli animali a fine ciclo;
Considerato che la misura dell'abbattimento degli animali
dell'allevamento riscontrati positivi interviene comunque a fine
ciclo, fase in cui si sarebbe comunque proceduto per la raccolta
delle pelli;
Ritenuto che, in applicazione del principio di massima precauzione
e' stato chiesto al Consiglio superiore di sanita', Sezione IV, un
parere specifico sul rischio di esposizione per l'uomo durante tutte
le fasi di macellazione degli animali dell'allevamento;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
seduta straordinaria del 17 novembre 2020;
Ritenuto di inserire le positivita' virologiche per SARS-CoV-2
rilevate nei visoni allevati nell'elenco delle malattie infettive e
diffusive soggette a denuncia obbligatoria, di cui all'articolo 1 del
citato regolamento di polizia veterinaria, in considerazione del
potenziale impatto zoonotico, e autorizzare ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218 l'abbattimento e
distruzione dei visoni negli allevamenti dove l'infezione da
SARS-CoV-2 e' stata confermata;
Ordina:
Art. 1
Modifica all'elenco delle malattie infettive e diffusive degli
animali
1. All'elenco di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia
veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e' aggiunta la
seguente malattia infettiva e diffusiva cosi' definita: «Infezione da
SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID-19 umano) nei visoni
d'allevamento».
Art. 2
Ulteriori misure
1. In caso di sospetto di infezione della malattia di cui
all'articolo 1, l'Autorita' locale competente dispone l'applicazione
delle misure di cui all'articolo 10 del citato regolamento di polizia
veterinaria ed in particolare il sequestro dell'allevamento, il
blocco della movimentazione in uscita di animali, liquami, veicoli,
attrezzature e l'avvio di un'indagine epidemiologica, nonche'
comunicano l'evento al Dipartimento di prevenzione - Servizi igiene e
sanita' pubblica.
2. Per la conferma della malattia di cui all'articolo 1, gli
Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio,
verificata l'adeguatezza allo scopo della metodica in uso per la
matrice e la specie da sottoporre ad esame, utilizzano i mezzi di
diagnosi diretta (real time RT-PCR) per la ricerca del genoma virale,
rispondenti ai requisiti fissati nel decreto legislativo 8 settembre
2000, n. 332 e validati dall'Istituto superiore di sanita'.
3. In caso di conferma della malattia, i visoni dell'allevamento
sono sottoposti ad abbattimento, con metodi eutanasici, e
distruzione.
Art. 3
Misure di prevenzione e sorveglianza sul territorio nazionale
1. Nel rispetto del principio di precauzione, sono sospese, ad
eccezione del mantenimento dei riproduttori gia' presenti all'entrata
in vigore della presente ordinanza, le attivita' degli allevamenti di
visoni sul territorio nazionale fino al 28 febbraio 2021 incluso.
Entro la medesima data, la Direzione generale della sanita' animale e
dei farmaci veterinari del Ministero della salute verifica la
sussistenza dei presupposti per la proroga delle misure di cui al
presente comma.
2. Con successivo provvedimento della Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute,
sentite le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di
concerto con gli organi tecnici competenti, sono stabilite le misure
di sorveglianza da adottarsi negli allevamenti di visoni e negli
altri animali.
3. Le positivita' per SARS-CoV-2 riscontrate in altri animali
diversi dai visoni devono essere comunicate dai laboratori che hanno
effettuato la diagnosi nel rispetto del flusso informativo che sara'
stabilito con successivo provvedimento della Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
3. Ove non diversamente disposto dalla presente ordinanza, le
misure ivi previste si applicano per un anno dalla data di cui al
comma 1.
La presente ordinanza e' trasmessa ai competenti organi di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2231