Data: 2020-11-24 13:35:31

COVID: monitoraggio sulla diffusione nei VISONI e conseguenze

COVID: monitoraggio sulla diffusione nei VISONI e conseguenze

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[color=red][b]MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 novembre 2020 [/b][/color]
Norme sanitarie  in  materia  di  infezione  da  SARS  CoV-2  (agente
eziologico del COVID19)  nei  visoni  d'allevamento  e  attivita'  di
sorveglianza sul territorio nazionale. (20A06501)
(GU n.291 del 23-11-2020)


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118  della
Costituzione;
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto l'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.  320,
che nell'elencare le malattie infettive e diffusive degli  animali  a
cui si applicano le disposizioni dello stesso regolamento prevede che
il Ministro della salute con speciali ordinanze puo'  riconoscere  il
carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, che  all'articolo  2  prevede
che al Ministero della salute sono devolute le attribuzioni dell'Alto
commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  6  ottobre  1984,
recante «Norme relative alla denuncia di  alcune  malattie  infettive
degli animali nella Comunita' economica  europea»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la  lotta
contro  l'afta  epizootica  ed  altre  malattie  epizootiche  degli
animali», in particolare l'articolo 2;
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Considerato che  l'OIE  (Organizzazione  mondiale  per  la  sanita'
animale)  ha  raccomandato  sin  dall'esordio  della  pandemia  di
utilizzare un approccio One Health  per  condividere  informazioni  e
condurre una valutazione del rischio  mirata  a  decidere,  sotto  il
profilo epidemiologico, se testare un animale che ha  avuto  contatti
stretti con una persona/proprietario infetto da COVID-19;
  Considerato che dal mese di aprile 2020 alcuni Paesi europei  hanno
notificato casi di SARS CoV-2 in allevamenti di visoni;
  Preso atto che gli esami di  laboratorio  effettuati  nei  predetti
allevamenti hanno confermato la presenza del virus SARS-CoV-2  e  che
dalle indagini epidemiologiche eseguite sembra  che  la  trasmissione
sia legata al salto di specie uomo-visone, e che le medesime indagini
hanno messo in evidenza una notevole capacita'  del  SARS-CoV-  2  di
trasmettersi tra i visoni, in tempi rapidi e su ampia scala;
  Rilevato altresi' che sulla base delle nuove evidenze scientifiche,
nonche'  delle  comunicazioni  delle  Autorita'  danesi,  il  virus
SARS-COV-2 isolato a fine ottobre 2020 negli allevamenti di visoni  e
nell'uomo ha mostrato una mutazione su una regione rilevante  per  la
risposta immune e che potrebbe pertanto influire  sull'efficacia  dei
vaccini attualmente in via di sviluppo;
  Considerato che sulla base delle prime informazioni ricevute  dalle
Autorita' di altri Paesi europei, la Direzione generale della sanita'
animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero  della  salute
ha disposto inizialmente, con nota DGSAF prot. n. 11120 del 14 maggio
2020, il censimento degli allevamenti di  visoni  e  l'esecuzione  di
visite in allevamento per verificare l'eventuale presenza di  sintomi
respiratori, gastroenterici o fenomeni di mortalita' anomala;
  Considerato che con nota DGSAF prot. n. 16241 del 21 luglio 2020 e'
stata reiterata la richiesta di intensificare la sorveglianza clinica
negli allevamenti  di  visoni  per  individuare  sintomi  clinici  ed
eventuali fenomeni di mortalita' anomala,  successivamente  integrata
con ulteriore nota DGSAF prot. n. 19759 del 9 settembre 2020;
  Considerato che a seguito del riscontro  di  positivita'  per  SARS
CoV-2 di un visone in un allevamento che ospita circa 26.600 capi, il
Dipartimento    veterinario    dell'ATS    Valpadana    competente
sull'allevamento, a scopo cautelativo ed in attesa degli esiti  degli
approfondimenti  diagnostici,  ha  disposto  il  blocco    della
movimentazione in uscita di animali, veicoli, attrezzature e  liquami
e l'applicazione del protocollo e delle misure anti Covid-19, nonche'
l'avvio di ulteriori approfondimenti diagnostici;
  Rilevato che dai controlli virologici effettuati nell'azienda  sono
state individuate altre due reazioni al SARS-CoV-2, di  cui  l'ultima
il 6 novembre 2020 in un soggetto asintomatico;
  Vista la richiesta della Regione Lombardia finalizzata ad  ottenere
l'autorizzazione alla macellazione degli animali a fine ciclo;
  Considerato  che  la  misura  dell'abbattimento  degli  animali
dell'allevamento riscontrati  positivi  interviene  comunque  a  fine
ciclo, fase in cui si sarebbe  comunque  proceduto  per  la  raccolta
delle pelli;
  Ritenuto che, in applicazione del principio di massima  precauzione
e' stato chiesto al Consiglio superiore di sanita',  Sezione  IV,  un
parere specifico sul rischio di esposizione per l'uomo durante  tutte
le fasi di macellazione degli animali dell'allevamento;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  espresso  nella
seduta straordinaria del 17 novembre 2020;
  Ritenuto di inserire  le  positivita'  virologiche  per  SARS-CoV-2
rilevate nei visoni allevati nell'elenco delle malattie  infettive  e
diffusive soggette a denuncia obbligatoria, di cui all'articolo 1 del
citato regolamento di  polizia  veterinaria,  in  considerazione  del
potenziale impatto zoonotico, e autorizzare ai sensi dell'articolo 2,
comma  3,  della  legge  2  giugno  1988,  n.  218  l'abbattimento  e
distruzione  dei  visoni  negli  allevamenti  dove  l'infezione  da
SARS-CoV-2 e' stata confermata;

                              Ordina:

                              Art. 1

Modifica  all'elenco  delle  malattie  infettive  e  diffusive  degli
                              animali

  1. All'elenco di cui all'articolo  1  del  regolamento  di  polizia
veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  8
febbraio 1954, n. 320, e successive  modificazioni,  e'  aggiunta  la
seguente malattia infettiva e diffusiva cosi' definita: «Infezione da
SARS  CoV-2  (agente  eziologico  del  COVID-19  umano)  nei  visoni
d'allevamento».
                              Art. 2

                          Ulteriori misure

  1.  In  caso  di  sospetto  di  infezione  della  malattia  di  cui
all'articolo 1, l'Autorita' locale competente dispone  l'applicazione
delle misure di cui all'articolo 10 del citato regolamento di polizia
veterinaria ed  in  particolare  il  sequestro  dell'allevamento,  il
blocco della movimentazione in uscita di animali,  liquami,  veicoli,
attrezzature  e  l'avvio  di  un'indagine  epidemiologica,  nonche'
comunicano l'evento al Dipartimento di prevenzione - Servizi igiene e
sanita' pubblica.
  2. Per la conferma  della  malattia  di  cui  all'articolo  1,  gli
Istituti  zooprofilattici  sperimentali  competenti  per  territorio,
verificata l'adeguatezza allo scopo della  metodica  in  uso  per  la
matrice e la specie da sottoporre ad esame,  utilizzano  i  mezzi  di
diagnosi diretta (real time RT-PCR) per la ricerca del genoma virale,
rispondenti ai requisiti fissati nel decreto legislativo 8  settembre
2000, n. 332 e validati dall'Istituto superiore di sanita'.
  3. In caso di conferma della malattia,  i  visoni  dell'allevamento
sono  sottoposti  ad  abbattimento,  con  metodi  eutanasici,  e
distruzione.
                              Art. 3

    Misure di prevenzione e sorveglianza sul territorio nazionale

  1. Nel rispetto del principio  di  precauzione,  sono  sospese,  ad
eccezione del mantenimento dei riproduttori gia' presenti all'entrata
in vigore della presente ordinanza, le attivita' degli allevamenti di
visoni sul territorio nazionale fino al  28  febbraio  2021  incluso.
Entro la medesima data, la Direzione generale della sanita' animale e
dei  farmaci  veterinari  del  Ministero  della  salute  verifica  la
sussistenza dei presupposti per la proroga delle  misure  di  cui  al
presente comma.
  2. Con successivo  provvedimento  della  Direzione  generale  della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della  salute,
sentite le regioni e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di
concerto con gli organi tecnici competenti, sono stabilite le  misure
di sorveglianza da adottarsi negli  allevamenti  di  visoni  e  negli
altri animali.
  3. Le positivita'  per  SARS-CoV-2  riscontrate  in  altri  animali
diversi dai visoni devono essere comunicate dai laboratori che  hanno
effettuato la diagnosi nel rispetto del flusso informativo che  sara'
stabilito con successivo provvedimento della Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.
                              Art. 4

                          Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione.
  3. Ove non  diversamente  disposto  dalla  presente  ordinanza,  le
misure ivi previste si applicano per un anno dalla  data  di  cui  al
comma 1.
  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 21 novembre 2020

                                                Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2231

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