Data: 2020-11-24 10:17:05

Legge 104/1992

È arrivata presso l’Ente richiesta da parte di una società che produce giochi per giardini e parchi pubblici, richiesta di variante al PRG per il cambio di destinazione d’uso della struttura adibita a tale attività, a centro dialisi ai sensi dell’art. 10 comma 6 della Legge 104/1992.
I quesiti che si pongono sono:
1. Può una società operante nel settore commerciale (non sanitario) fare ricorso all’art. 10 comma 6 della Legge 104/1992 per la variante al PRG per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile?
2. Sempre invocando l’art. 10, bisogna tener conto di quanto riportato al comma 3: “Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire…alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.”, e cioè che le richieste ai sensi all’art. 10 comma 6 della Legge 104/1992, devono essere comunque fatte da società iscritte negli appositi albi regionali?
3. Può un centro dialisi essere equiparato a struttura per persone con handicap in situazione di gravità, e quindi beneficiare delle agevolazioni della Legge 104/1992?
Grazie

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