Data: 2020-11-20 11:32:32

Subingresso albergo

Buongiorno.

Abbiamo ricevuto una nota con cui una società ci dice che a seguito del mancato rinnovo del contratto di affitto si è ripresa la struttura; in primis  dovrà provvedere a presentare il subingresso tramite star ma a questo punto avendo superato i 60 giorni per la sua presentazione sarà soggetta a sanzione? quale articolo applico visto che all'art. 43 delle sanzioni non cita l'art.34 ? inoltre devo sanzionarlo oltre per la tardiva presentazione anche per l'esercizio senza scia visto che non l'aveva ancora presentata?

Grazie

Buon lavoro

riferimento id:56658

Data: 2020-11-21 11:08:16

Re:Subingresso albergo

La comunicazione di riavvio attività in proprio a seguito di interruzione del contratto di affitto di azienda con il conduttore deve essere presentata prima del riavvio effettivo. Il proprietario di azienda potrebbe essere in attesa di stipulare un altro contratto con un nuovo conduttore. In questo caso non dovrebbe effettuarla ma sarebbe sufficiente la comunicazione di subingresso da parte del nuovo conduttore.

La condizione dei 60 gg è stata espunta dalla LR 62/2018 con l’ultima modifica di cui alla LR 68/2020. Adesso l’art. 90, comma 6 recita:
[i]6. La comunicazione di cui al comma 2 è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque entro un anno dalla morte del titolare.[/i]

Il soggetto è sanzionabile se sta esercitando effettivamente l'attività senza aver dichiarato il riavvio

riferimento id:56658

Data: 2020-11-23 11:36:40

Re:Subingresso albergo

Buongiorno.

Scusami ma nella legge sul turismo 86/2016 non trovo la modifica di cui mi parli.

Grazie

Saluti

riferimento id:56658

Data: 2020-11-27 09:46:01

Re:Subingresso albergo

Scusatemi non ho ricevuto risposta

riferimento id:56658

Data: 2020-12-02 16:37:57

Re:Subingresso albergo

Avevo letto il quesito in un primo momento e dopo, senza rileggere, ho risposto pensando al commercio invece che al turismo. MEA CULPA

In effetti è stata modificata solo la LR sul commercio. Data la ratio della modifica, che è quella di andare in contro alle esigenze degli imprenditori, sarebbe auspicabile un’applicazione estesa a tutti gli ambiti ma, per adesso, non è possibile farlo data la formulazione dell’art. 34 della LR 86/2016 e l’art. 47 della LR n. 40/2009.

Puoi applicare l’art. 43, comma 4 per non aver presentato la comunicazione di re-intestazione entro i 60 gg.

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