Premesso che:
è stata inviata dal Comando PM (titolare di Posizione Organizzativa -P0- in materia anche di Protezione Civile) nota al titolare PO in materia di Verde pubblico, con la quale si comunica che:
il Comando di P.L. contestava a ditta omissis la violazione all’art. 3, comma 2 della Legge Regione Puglia regione n.38 del 12.12.2016 (“mancata realizzazione entro il 31 maggio su terreni incolti, in stato di abbandono e/o riposo e di colture arboree, delle fasce protettive o precese, prive di residui di vegetazione, di larghezza non inferiore a metri 15 lungo tutto il perimetro del proprio terreno”) sanzionato dall’art.12 comma 1, lett. a della medesima legge (Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall’articolo 10 della I. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma: a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;..);
Considerato che, trascorsi …. dalla notifica del verbale , il trasgressore non ha provveduto alla pulizia dell’area;
Il Comando chiede al titolare di PO in materia di Verde Pubblico di voler adottare i provvedimenti del caso, in particolare Ordinanza volta al diserbo dell’area, al fine di scongiurare il pericolo di incendi.
Il comune non ha adottato regolamenti in materia di incendi su aree private o pubbliche (Art. 17 legge 1981, n. 689 .Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.)
Tanto premesso chiedo :
1)se esiste fonte giuridica che legittima (di qualsiasi autorità competente) ad adottare Ordinanza volta al diserbo dell’area, successiva al verbale redatto dal Comando PM opportunatamente notificato (o è sufficiente il verbale emesso dal Comando PM);
2) chi deve adottare (autorità competente) ordinanza-ingiuzione di cui all’art. 18 della legge 1981, n. 689 (“L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.): il Comandante PM (titolare di PO anche in materia di Protezione Civile -che ha emesso verbale- o è il titolare di PO in materia Verde pubblico, al quale non è stata attribuita dal Sindaco alcuna attribuzione in materia di Protezione civile/incendi, ma solo in materia di manutenzione del verde pubblico?
1) se vi sono ragioni contingibili ed urgenti (dubito che in questo periodo autunno/inverno vi siano) si procede con ordinanza sindacale
2) altrimenti dopo aver fatto un primo verbale ne fai un altro a distanza di 7/10 giorni e così via fino a quando non si adegua
3) ordinanza NON OCCORRE (salvo eventuale contingibile). Il divieto/obbligo è nella normativa ... una ordinanza sarebbe meramente riproduttiva dell'obbligo legale
4) competente sul procedimento sanzionatorio non è la polizia locale ... la competenza è definita dal regolamento di organizzazione e in mancanza è dell'ufficio competente per affinità di materia