Mi trovo ad avere una convenzione recentemente scaduta di assegnazione di un'area pubblica per il commercio alimentare con l'obbligo di realizzazione di un manufatto, passato alla pubblica amministrazione al termine della scadenza ed un'atra area simile, assegnata tramite concessione non ancora scaduta, per la realizzazione di un'edicola, da rimuovere al termine di scadenza della concessione stessa.
Mi domandavo se queste tipologie, non rientranti nelle definizioni del capo V commercio su area pubblica art. 32 e 35 della LRT 2018/62 possono rientrate invece tra quelle di cui al capo VII art. 55 attività economiche su area pubblica della stessa legge regionale e quindi nel rinnovo tacito previsto dallo stesso articolo.
Direi di sì, la questione ce la portiamo dietro fin dall’Intesa della CU del 2012 e del successivo Accordo della stessa CU del 16/07/2015. Con l’Accordo del 2015, le concessioni dei chioschi sono state equiparate, come durata e procedure di rinnovo, alle concessioni dei mercati. A dire il vero l’Accordo riguardava: attività artigianali, somministrazione ed edicole. A parere mio le Amm.ni comunali possono ricomprendere anche i chioschi per il commercio al dettaglio (vedi fiorai al cimitero).
Adesso, che l’operatività giuridica dell’Intesa e, quindi, dell’accordo, è venuta meno, può comunque restare il principio. Tale principio, infatti, è confluito nella LR 62/2018 all’art. 55. Sul punto puoi vedere l’art. 55 prima versione ante modifica di cui alla LR 16/2016.
Tuttavia, se è vero ciò che ho detto è vero anche che il comune potrebbe prendere altre strade. Dipende come è nata la fattispecie. In assenza di atti precisi puoi ricondurre a quanto detto sopra ma spesso, il comune avvia una vera e propria gara per la “concessione di servizi” ai sensi d l codice degli appalti al fine di somministrare alimenti e bevande nel parco pubblico (per fare un esempio) ponendo l’accento sugli obblighi (capitolato) di erogazione del servizio.
Da non escludere anche la locazione di bene disponibile (se il chiosco è già costruito al pari di un normale fabbricato) secondo le regole del diritto civile. Sul punto vedi l’art. 1, comma 1-bis della legge n. 241/90. Molte Amministrazioni hanno un regolamento sulle locazioni dei beni comunali (occorre comunque delle procedure che salvaguardino l'imparzialità e la trasparenza)
mi intrometto nella conversazione per chiederVi conferma della correttezza della seguente impostazione:
Premesse le ormai superate Intese, la nuova versione dell'art.35 codice commercio, la previsione dell'art.181 comma 4 bis del decreto rilancio (dl 34/20) come convertito dalla L 77/2020, nonché il già citato art. 55 sempre codice commercio:
- le edicole (nel nostro caso si tratta di una decina di strutture sul territorio, di proprietà dei concessionari, per la vendita di giornali, fiori e bazar) possono essere trattate (per i motivi di cui sopra) ai sensi dell'art.35 citato;
- le concessioni di suolo relative a queste attività (con scadenze diversificate) sono state considerate prorogate di diritto fino al 31/12/2020 in base alle varie norme susseguitesi anche a causa dell'applicazione delle Intese citate;
- in base agli artt.181 comma 4 bis (dl rilancio) e 35 (cod commercio) le suddette concessioni sono TACITAMENTE RINNOVATE;
- per una maggiore chiarezza nei rapporti con i vari concessionari e per fare il punto della situazione, procedere con un atto "ricognitorio" (uno per ciascuna concessione o addirittura uno per tutte) dove si rimanda alle singole concessioni sottoscritte per accettazione dai concessionari, per richiamare la disciplina applicabile ai rapporti ancora in essere e si da atto della scadenza delle medesime al 31/12/2032;
- quanto sopra, ovviamente, previa verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalle norme in questione: imprese attive, onorabilità, pagamento canoni pregressi.
grazie per il vostro prezioso supporto, saluti