buongiorno Dott. Chiarelli vorrei sottoporle un dubbio interpretativo in materia di PARERI, ed in particolare su come si conciliano l'art. 49 del TUEL e l'art. 16 L. 241/1990.
Spero che il mio ragionamento non sia troppo contorto ;D.
L'art. 49 prevede che su ogni proposta di deliberazione di Giunta e Consiglio debba essere richiesto il parere di regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato, o del responsabile del servizio finanziario ove la delibera abbia riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente.
L'art. 49 non prevede un termine entro il quale il parere debba essere rilasciato, pertanto si dovrebbe applicare l'art. 16 della L. 241/90, che al comma 1 prevede che il parere debba essere rilasciato entro 20 giorni dalla richiesta, e il comma 2 consente, all'organo richiedente il parere, in caso di inerzia dell'organo consultivo, di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.
La deliberazione collegiale potrebbe quindi essere adottata, in base a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, configurandosi un silenzio facoltativo.
Il comma 4 dell'art. 49 dispone che la Giunta o il Consiglio ove non intendano conformarsi ai pareri, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione (principio di separazione tra tecnica e politica), ma sembrerebbe non disporre nulla nel caso di assenza del parere.
Sul piano della responsabilità come si conciliano le due norme?
L'art 16 L. 241/90 prevede che la responsabilità rimanga in capo all'organo consultivo inerte, mentre l'art. 49 Tuel prevede solo l'ipotesi in cui Giunta o Consiglio non si conformino al parere, assumendosi la responsabilità di tale scelta.
Sulla base di tale ragionamento la responsabilità del parere mancante, rimane in capo all'organo consultivo rimasto inerte?
la ringrazio
Fabio
buongiorno Dott. Chiarelli vorrei sottoporle un dubbio interpretativo in materia di PARERI, ed in particolare su come si conciliano l'art. 49 del TUEL e l'art. 16 L. 241/1990.
Spero che il mio ragionamento non sia troppo contorto ;D.
L'art. 49 prevede che su ogni proposta di deliberazione di Giunta e Consiglio debba essere richiesto il parere di regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato, o del responsabile del servizio finanziario ove la delibera abbia riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente.
L'art. 49 non prevede un termine entro il quale il parere debba essere rilasciato, pertanto si dovrebbe applicare l'art. 16 della L. 241/90, che al comma 1 prevede che il parere debba essere rilasciato entro 20 giorni dalla richiesta, e il comma 2 consente, all'organo richiedente il parere, in caso di inerzia dell'organo consultivo, di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.
La deliberazione collegiale potrebbe quindi essere adottata, in base a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, configurandosi un silenzio facoltativo.
Il comma 4 dell'art. 49 dispone che la Giunta o il Consiglio ove non intendano conformarsi ai pareri, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione (principio di separazione tra tecnica e politica), ma sembrerebbe non disporre nulla nel caso di assenza del parere.
Sul piano della responsabilità come si conciliano le due norme?
L'art 16 L. 241/90 prevede che la responsabilità rimanga in capo all'organo consultivo inerte, mentre l'art. 49 Tuel prevede solo l'ipotesi in cui Giunta o Consiglio non si conformino al parere, assumendosi la responsabilità di tale scelta.
Sulla base di tale ragionamento la responsabilità del parere mancante, rimane in capo all'organo consultivo rimasto inerte?
la ringrazio
Fabio
[/quote]
INTELLIGENTE ma contorto.
I pareri dell'art. 49 NON RICADONO nella l. 241/1990 ma nella disciplina dei regolamenti di organizzazione e contabilità configurandosi come disciplina speciale rispetto alla disciplina sul procedimento.
Il problema rimane in caso di inerzia colpevole ... a questo punto l'organo politico potrà a mio avviso procedere anche in assenza di parere motivando ed applicandosi per analogia il termine di 30 giorni.