buongiorno, innanzitutto chiedo scusa se i miei dubbi e le mie perplessità possono sembrare sciocche, ma sono seminuova di questo settore e i dubbi sono davvero tanti. Ho una richiesta di parere da esprimere sulla fattibilità dell'apertura di un pubblico esercizio in un esercizio di vicinato settore non alimentare. Stessa società che ha già aperto un negozio di abbigliamento ed ora vuole aggiungere nello stesso locale un bar, diminuendo i metri quadri del negozio, ma lasciando l'esercizio di vicinato come attività prevalente.Il titolare possiede anche i requisiti professionali per somministrare.
Ho studiato la Legge 5/2006 Sardegna sul commercio e non ho trovato niente che lo vieti. ho anche trovato una risoluzione Mise che dice
"la vigente disciplina a livello nazionale di cui al DLgs 114/98 non vieta espressamente di ubicare ed avviare nel medesimo ambito spaziale due o più diverse tipologie di attività, nel caso di specie vendita e somministrazione, salvo restando l’onere per l’esercizio di vicinato nel settore alimentare di osservare il predetto limite di superficie e presentare al SUAP del Comune territorialmente competente la c.d. SCIA Unica, comprensiva di segnalazione d’apertura e notificazione sanitaria;
tantomeno risultano divieti di coesistenza o limiti di superficie in base alle vigenti disposizioni nazionali in tema di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge n. 287/1991 e ss. (Pubblici esercizi), ferma restando l’esigenza per il titolare del bar in questione di dotarsi di apposita autorizzazione o SCIA"
quindi mi sembra di capire che è fattibile, anche se non esiste un articolo di norma specifica che lo preveda?
grazie in anticipo
Vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14738.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34087.0
Se ci sono i requisiti strutturali/funzionali (destinazione d'uso conforme, richiesti igienici, ecc.) l'esercizio congiunto di attività diverse nella stessa sede è una ipotesi legittima a prescindere. Basta presentare le procedure abilitative per ogni sub-attività. L’esercizio congiunto è un’ipotesi frequente e libera a meno di casi specifici dovuti ad esigenze deontologiche o di forza maggiore (esempi stupidi ma comprensibili: un avvocato non può fare anche l’arrotino; una struttura sanitaria non può ospitare un allevamento di polli). Nel tuo caso, una volta garantita l’igiene sanità e la sorveglaibilità (vedi DM 564/92) non vedrei problemi.
Sul punto si possono citare viarie norme che corroborano ciò che ho detto: d.lgs. 59/2010, DL 138/2011; DL 201/2011; DL 1/2012.
La risoluzione MiSE che hai citato (ad uso di tutti) è la n. n. 140746 del 170/04/2018
grazie mille per la risposta
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