Data: 2020-11-10 14:42:30

requisito acconciatore

Buonasera.

Abbiamo ricevuto una scia con un requisito professionale posseduto dal dipendente che ci ha allegato un attestato della commissione artigianato della regione puglia rilasciato nel 2010 ai sensi dell'art. 2 della legge 1142 del 1970;  ai sensi della legge regionale 29/2013 si può ritenere valido? la 1142 del 70 non è stata abrogata dalla legge 174/2005?

Grazie

Buon lavoro

riferimento id:56498

Data: 2020-11-11 15:52:49

Re:requisito acconciatore

La legge 1142/70 ha esaurito la sua funzione modificando la legge 161/1963. La legge 161/63 è stata abrogata, quasi del tutto, dal d.lgs. n. 59/2010 (come modificato nel 2012). Comunque, al di là dell’evoluzione normativa, nel 2010 la legge 161/63 poteva essere ancora applicata ai sensi di una specifica disposizione della legge n. 174/2005: [i]La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei princìpi recati dalla presente legge.[/i]

È un po’ quello che è successo in Toscana. Dato che la regione non aveva ancora adottato una legge regionale in materia, la legge 161/63 ha continuato ad applicarsi fino al 14/09/2012 (data di abrogazione da parte del d.lgs. n. 59/2010 come modificato nel 2012).

Cito, poi, un’altra disposizione della legge n. 174/2005: [i]I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.  [/i]

Per concludere, il riconoscimento della commissione per l’artigianato di cui all’art. 2 comma 1, lett. a) oppure lett. c) della legge 161/63 avvenuto nel 2010 è requisito abilitante anche oggi dato che è stato fatto salvo dalla disciplina transitoria della legge 174/05.

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