Data: 2020-11-08 09:15:32

indennità ritardo procedimento

ai sensi dell art 2 bis della l.241/90 si riconosce un indennità per il ritardo per il mancato procedimento. per un accesso civico generalizzato come può formarsi l indennizzo de quo? grazie

riferimento id:56460

Data: 2020-11-10 09:19:11

Re:indennità ritardo procedimento


ai sensi dell art 2 bis della l.241/90 si riconosce un indennità per il ritardo per il mancato procedimento. per un accesso civico generalizzato come può formarsi l indennizzo de quo? grazie
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VEDI: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/15-10-2018-dallaccesso-agli-atti-allaccesso-civico-generalizzato-levoluzione-del-principio-di-trasparenza-amministrativa

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Data: 2020-11-13 20:25:02

Re:indennità ritardo procedimento

non mi è chiaro se per vedersi riconosciuto l indennizzo da ritardo basta solo il non facere o c'è bisogno anche di una previa diffida. inoltre, vorrei sapere se la procedura della non diffida o della diffida preventiva è da adottare sia per l'accesso agli atti sia per l'accesso civico. grazie

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Data: 2020-11-15 12:21:35

Re:indennità ritardo procedimento


non mi è chiaro se per vedersi riconosciuto l indennizzo da ritardo basta solo il non facere o c'è bisogno anche di una previa diffida. inoltre, vorrei sapere se la procedura della non diffida o della diffida preventiva è da adottare sia per l'accesso agli atti sia per l'accesso civico. grazie
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L’indennizzo per la conclusione ritardata del procedimentoTorna su

Il c.d. Decreto del Fare (D.L. n. 69 del 2013) ha introdotto una forma di indennizzo da versare al cittadino per la mancata conclusione del procedimento amministrativo nei termini stabiliti dalla legge. La disposizione si applica invia sperimentale ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa.
Va subito precisato che l’indennizzo, a differenza del danno, va versato a prescindere dal fatto che dal ritardo sia derivato un pregiudizio per il privato.
In particolare si prevede che la P.A. (quella che ha in carico il procedimento o quella che con il suo comportamento si è resa responsabile del ritardo) è tenuta a versare a titolo di indennizzo una somma pari ad Euro 30 per ogni giorno di ritardo nel caso in cui il procedimento non venga concluso nei termini previsti dalla legge.
Perché sussista questo obbligo deve trattarsi di un procedimento:

iniziato a istanza di parte, ovverosia su richiesta del cittadino
nel quale la P.A. ha l’obbligo di pronunciarsi (restano esclusi i casi di silenzio qualificato ed i concorsi pubblici)
La somma massima dell’indennizzo è stabilita in 2.000 Euro.
In ogni caso se dal ritardo deriva un danno al privato le somme ottenute a titolo di risarcimento vengono decurtate dal risarcimento.
Per potere ottenere l’indennizzo il privato deve provvedere a pena di decadenza, entro 20 giorni dal termine previsto per la conclusione del procedimento, a chiedere al soggetto titolare all’interno della P.A. del c.d. potere sostitutivo (cioè il potere di emanare l’atto in presenza di una inerzia del titolare).
Il titolare del potere sostitutivo è tenuto ad emanare il provvedimento nei termini e a liquidare l’indennizzo, diversamente il privato potrà agire in giudizio per ottenere quanto dovuto.

https://www.dirittierisposte.it/Schede/Danno-alle-persone/Responsabilita-della-pa/ritardo_nell_adozione_di_provvedimenti_della_p_a_id1130794_art.aspx

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Art. 28 DL 69-2013 (Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento) approfondisci
1. La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 dello stesso codice.
4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di cui al comma 3, nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.
7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.
9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.».
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.
12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 del presente articolo.

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