Ho provato a cercare in rete, tra i vari commenti degli addetti ai lavori, ma non trovo risposta. Come la pensate?
Dovendo giudicare se un negozio dentro un mercato coperto può restare aperto, devo riferirmi al manufatto (tetto e pareti) o alla riconducibilità in concreto del manufatto, ad un centro commerciale, in concreto?
In tal caso, la chiusura va disposta con provvedimento sindacale motivato (nel senso anzidetti)?
A mio modo di vedere, se la riconducibilità al Centro commerciale é palese, si procede d'ufficio e nel verbale si dà atto di tale motivata circostanza; negli altri casi si procede solo a seguito di ordinanza di sospensione dell'attività.
Voi come la vedete? Grazie.
Una norma tecnica avrebbe definito la fattispecie, il DPCM è scritto in modo non tecnico portando ad una interpretazione basata su canoni di ragionevolezza in base al fine: tutela della salute pubblica in contesto di estrema necessità.
Detto questo, se l’esercizio fa parte del mercato coperte ne senso che l’accesso a tale esercizio avviene anche da parti comuni al mercato coperto (magari ha anche ingressi autonomi che danno sull’esterno), allora fa parte dell’attrattività del mercato coperto e quindi, rientrante nel campo applicativo della norma.
Ai sensi del DL n. 19/2020, la sanzione è irrogata dal prefetto. A parere mio anche la sanzione accessoria della chiusura
GRAZIE!!!
Come al solito, la Squadra è chiarissima ed esaustiva in ogni intervento.