Premesso l’art. 44 comma 2 della legge Regionale n. 62/2018 così recita:” I comuni effettuano verifiche della regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche secondo le modalità di cui all’articolo 6 del d.m. lavoro 30 gennaio 2015”, mentre in maniera appare più specifica il comma 4 del medesimo articolo stabilisce :” La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o alla presentazione della documentazione sostitutiva di cui all' 39;articolo 45, se la regolarità contributiva, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.”
In relazione ai due dispositivi si viene a chiedere se per quanto attiene il commercio itinerante effettuato da titolari di titolo abilitativo rilasciato da regioni ove non necessario avere DURC (ad esempio Regione Lazio), è possibile l'esercizio senza il possesso del medesimo Documento di Regolarità Contributiva come si evince anche dalla risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 398596 del 26.9.2017 ( data antecedente alla legge 62/2018) e se diversamente quale sia la relativa sanzione o l’iter “sanzionatorio” previsto.
cordiali saluti
Emanuele Bacci
Il discorso sarebbe lungo e i concetti li trovi in altri post che ho scritto. Faccio una sintesi.
A parere mio, la normativa DURC/AAPP è una cosa nata male e cresciuta peggio. Con una modifica del 2009 al d.lgs. n. 114/98 è stata prevista la possibilità, in capo alle regioni, di legare la validità delle abilitazioni del commercio su AAPP alla verifica positiva delle posizioni previdenziali/assistenziali, dettando le modalità di controllo e di azione in capo ai comuni (vedi art. 28, comma 2-bis del d.lgs. n. 114/98).
Alcune regioni hanno raccolto la possibilità, altre no. La cosa è abbastanza discriminante: perché solo gli operatori del commercio su AAPP? A parere mio la norma è molto “parziale”. E poi la normativa “DURC” è cosa esclusivamente statale e questa prevede le relative sanzioni in caso di “evasione” contributiva che saranno irrogate dall’autorità competente (che non è il comune). Qualora una regione introducesse sanzioni amministrative per la sola mancanza della regolarità, queste sarebbero di dubbia legittimità dato che la regione non è competente e, poi, si applicherebbero quelle della legge speciale. Le regioni, ripeto, possono solo collegare la validità di un titolo abilitativo alla regolarità contributiva.
Quindi, i comuni possono e devono agire in base alle eventuali disposizioni regionali. Un comune non può agire in via autonoma ma deve rimanere dentro alle precise ipotesi dettate dalla LR. Se la LR non prevede il controllo per gli itineranti, il comune non può inventarselo né prevedere sanzioni non previste dalla stessa legge. Alcune LR (vedi Lombardia) prevedono adempimenti generali in capo a soggetti provenienti da altre regioni. La LR toscana prevede solamente il controllo ai fini della “partecipazione”. Fra l’altro, lo fa in modo non troppo trasparente: chi provenire da regioni in cui c’è la verifica DURC la passa liscia mentre chi proviene dalla Toscana è soggetto alla verifica (vedi comma successivo a quello che hai citato) anche se in Toscana vige il controllo DURC (questa l’interpretazione che va per la maggiore).