Buonasera,
Copio/incollo l’estratto del regolamento per pubblico spettacolo del comune di Siena per il quale ho delle perplessità:
Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 68 T.U.L.P.S. e art. 19 L. 241/1990:
Le attività di trattenimento svolte all'interno dei pubblici esercizi, con capienza fino a 200 persone, quando è presente anche una sola delle seguenti condizioni:
• è emesso un biglietto di ingresso, tessera o simili;
• sono approntate appositamente strutture di qualsivoglia natura che trasformino il locale in luogo di pubblico spettacolo;
• è prevista appositamente l'installazione di una strumentazione tecnica e elettrica al servizio del trattenimento, le cui caratteristiche vanno oltre la semplice alimentazione di amplificatori o di fari destinati all'illuminazione dell'evento.
E' comunque necessario che:
• gli eventi siano saltuari ed occasionali, come di seguito specificato:
• al fine di evitare la trasformazione dei locali in luoghi di pubblico spettacolo possono essere svolti un massimo di 12 eventi nell'arco di un anno solare.
• il locale sia agibile ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. e in possesso del certificato prevenzione incendi se rescritto;
• ogni evento si concluda entro le ore 24 del giorno di inizio (deroga semplificata in materia di inquinamento acustico).
PERPLESSITA'
Per quale motivo viene richiesto esplicitamente che il locale sia agibile ai sensi dell’art. 80 TULPS (quindi dovrà essere un regolare locale di pubblico spettacolo), se poi nel punto precedente viene specificato “al fine di evitare la trasformazione dei locali in luoghi di pubblico spettacolo possono essere svolti un massimo di 12 eventi nell'arco di un anno solare”. A mio parere questi due punti sono un controsenso….
Faccio un esempio… se volessi organizzare 3 concerti strumentali con ingresso a pagamento all’interno di un hotel o Pub, per quale motivo mi obbligano a fare massimo 12 spettacoli all’anno ma al tempo stesso a dover ottenere l’agibilità art.80 TULPS trasformando l’hotel in locale di pubblico spettacolo (sempre che sia strutturalmente possibile)?
Grazie per una vostra opinione
La questione è complessa e spesso vale (passami la battuta) "paese che vai, usanza che trovi".
Per darti una risposta potrei puntare il dito più sulla questione "destinazione d'uso" che non sugli apsetti meramente procedurali. In altre parole, il bar/ristorante presuppone una desctinazione d'uso "commerciale al dettaglio" del fabbricato oggetto di attività. Un "moderato" diverso uso è consentito senza snaturare la destinazione impressa e, quindi, senza avere la ncessità del cambio d'uso formale. E' probabile che il comune abbia previsto, in modo un po' arbitrario (ma tant'è), un limite al "moderato" diverso uso.
Vedi qua per le questioni generali: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=55827.0